Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 30-07-2010
Numero provvedimento: 8214
Tipo gazzetta: Nessuna

Quesito personalizzazione capsule/sistemi di chiusura dei vini imbottigliati/confezionati.

 

Si fa riferimento alla nota prot n. 3919 del 17 giugno u.s. di codesto ufficio periferico concernente un quesito relativo alle capsule/sistemi di chiusura dei vini imbottigliati,

In particolare, codesto ufficio periferico chiede di conoscere l'attuale applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 12, paragrafo 4 della legge n. 82/06 e, in tal caso, se sia possibile indicare sul sistema di chiusura l'imbottigliatore che ha commissionato l'imbottigliamento, in luogo dell'imbottigliatore che ha materialmente provveduto all'imbottigliamento.

Al riguardo, le disposizioni nazionali sopra richiamate si ritengono tuttora vigenti in quanto stabiliscono degli obblighi specifici a livello interno e non fanno riferimento ad alcuna norma comunitaria. Si precisa, inoltre, che le disposizioni comunitarie di cui all'art. 4 del reg. n. 884/01, richiamate nel quesito, si riferiscono ai casi di esonero dei documenti di accompagna- mento per specifici quantitativi di vino (100 litri) o di mosto concentrato rettificati e non (5 litri), contenuti in recipienti della capacità massima di 5 litri. Tale disposizione comunitaria, pertanto, ha una finalità diversa rispetto alla norma nazionale in esame che non si riferisce ai casi di esonero dal documento di accompagnamento ma alla detenzione dei mosti e dei vini contenuti in recipienti della capacità massima di 60 litri e che si intendono posti in vendita (vedasi comma 1 dell'art. 12 della legge n. 82/06).

Per quanto riguarda il nome dell'imbottigliatore da apporre sul sistema di chiusura, si pre- mette che l'articolo 12 della legge n. 82/06 nel disciplinare la materia, dispone che il sistema di chiusura riconosciuto dei recipienti con capacità inferiore a 60 litri deve recare, il nome, la ragione sociale o il marchio dell'imbottigliatore come de- finito nell'art, 2 del reg. n. 884/01 o, in alternativa, il codice ICQRF, attribuito da questo ispettorato allo stabilimento di imbottigliamento.

Ai sensi della normativa comunitaria l'art. 22, lettera i) del reg. n. 436/09 (che ha sostituito il precitato art. 2 del reg. n. 884/01, riportando lo stesso disposto) per imbottigliatore si intende: «la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento».

Pertanto, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate si evince che nell'imbottigliamento per conto terzi il sistema di chiusura può riportare anche il nome, la ragione sociale, o il marchio della ditta che fa effettuare l'imbottigliamento per proprio conto (imbottigliatore giuridico).

Tuttavia, nel caso di utilizzo del codice ICQRF attribuito da questo ispettorato, lo stesso è quello attribuito allo stabilimento dove è avvenuto l’imbottigliamento e, pertanto, si riferisce alla ditta che ha proceduto materialmente all’imbottigliamento.