Utilizzo di parte di partita di Franciacorta DOCG ritirata dal commercio.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto studio ha posto il quesito in merito alla possibilità di utilizzare una parte di partita di DOCG «Franciacorta» ritirata dal commercio (a causa della presenza di una elevata percentuale di bottiglie di prodotto con sentore di tappo), proponendo due soluzioni operative. entrambe intese ad ottenere una nuova partita di «Franciacorta DOCG», previa apposita certificazione, o di vino spumante di qualità elaborato con metodo classico senza DOP.
Al riguardo, lo scrivente, in ordine a ciascuna delle soluzioni proposte comunica:
a) riutilizzo del prodotto non difettoso quale componente dello sciroppo di dosaggio.
Si ritiene possibile tale uso, anche per la produzione del «Franciacorta» DOCG, dato che il relativo disciplinare non contempla disposizioni limitative in merito, purché avvenga nel rispetto della disposizione di cui all’allegato II, lettera A, punto 6, del reg. n. 606/09, ovvero l’uso della porzione di vino spumante in questione, neII’ambito dello sciroppo di dosaggio, non deve determinare un aumento di oltre lo 0,5% del titolo alcolometrico volumico effettivo del relativo vino spumante.
b) riutilizzo del prodotto non difettoso quale componente – nei limiti massimi del 15% – di una nuova partita base (cuvée) da sottoporre a nuova elaborazione.
Non si ritiene possibile tale uso, in quanto contrasta con la vigente normativa comunitaria concernente la definizione di partita «cuvée» (allegato II, parte IV, punto 12, del reg. n. 1308/13) e le pratiche enologiche e restrizioni per i vini spumanti (reg. n. 606/09 – allegato II). In particolare si evidenzia che tali norme, ai fini della costituzione della partita per la successiva elaborazione, escludono l’utilizzo del saccarosio (che è presente, come indicato nella nota in riferimento, nella misura di 3,5 g/l) e l’utilizzo di vino spumante (seppure nei limiti del 15%), in quanto una porzione di partita subirebbe una terza fermentazione.
Infine, si precisa che per il prodotto difettoso in questione sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 82/06, che comportano il divieto di detenzione a scopo di commercio.