Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 09-06-2015
Numero provvedimento: 42345
Tipo gazzetta: Nessuna

Indicazione in etichetta della menzione «frizzante» per la DOC «Gutturnio».

 

Si riscontra la nota sopra indicata, pervenuta tramite l’ufficio ICQRF – VICO I, con la quale codesto organismo di controllo ha posto il quesito in oggetto.

Al riguardo, tenuto conto della disposizione limitativa di cui all’articolo 1 del vigente disciplinare di produzione della DOC «Gutturnio» «la denominazione di origine controllata Gutturnio» obbligatoriamente seguita da una delle seguenti menzioni: frizzante, Superiore, Classico Superiore, Riserva, Classico Riserva...» si comunica che nell’ambito dell’etichettatura la menzione «frizzante», nonché le altre citate menzioni, devono obbligatoriamente essere indicate di seguito aI nome della stessa denominazione, anche tenendo conto delle ulteriori disposizioni di etichettatura previste all’articolo 7 del disciplinare.

Pertanto, concordando con l’avviso espresso da codesto organismo di controllo, il nome «Gutturnio», non può figurare a sé stante nella cosiddetta etichetta di immagine.