Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 29-10-2012
Numero provvedimento: 27946
Tipo gazzetta: Nessuna

Omessa indicazione sul sistema di chiusura del nome, della ragione sociale o del marchio dell’imbottigliatore o in alternativa del numero di codice identificativo ICRF.

Si fa riferimento al quesito posto dall’ufficio di Napoli con la nota n. 8578 del 22 ottobre 2012, concernente la seguente questione:

– se l’omessa indicazione sul sistema di chiusura delle bottiglie del nome, della ragione sociale o del marchio dell’imbottigliatore o, in alternativa, del numero il codice identificativo ICRF, attribuito dall’ufficio competente per territorio di questo ispettorato, comporti l’applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs n. 61/10 oppure l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge n. 82/06.

Al riguardo, occorre premettere che il decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, recante disposizioni in materia di «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini», è stato emanato in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.

In particolare, tale decreto detta disposizioni mirate ad assicurare la piena integrazione tra l’organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente secondo le procedure previste dall’art. 1, commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all’art. 2, nonché rivedendo il sistema dei controlli ed il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilità, con l’individuazione degli organismi e delle azioni per garantire l’elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell’interesse dei produttori e dei consumatori.

Ciò premesso, pertanto, considerato che nel preambolo del decreto legislativo in parola sono citati tanto il reg. n. 1234/07 quanto il reg. n. 607/09 ed avuto anche riguardo alle previsioni normative contenute nello stesso, in particolare la disciplina speciale di cui all’art. 30, che prevale sulla normativa di carattere generale, si ritiene che le violazioni riguardanti la tutela dei vini di qualità siano tutte rientranti nelle disposizioni contenute nel D.lgs n. 61/10, per cui le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per tali violazioni sono solo quelle contenute in quest’ultimo decreto.

In particolare, per la violazione relativa al caso di specie, di cui all’art 56 del reg. n. 607/09 in relazione all’art, 118-sexvicies del reg. n. 1234/07, costituita dalla omessa indicazione sul sistema di chiusura della bottiglie del nome, della ragione sociale o del marchio dell’imbottigliatore o, in alternativa, del numero di codice identificativo ICRF, si ritiene applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 23, comma 6 del D.lgs n. 61/10.