Richiesta parere disciplinare vini «Terre di Chieti» IGT.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto ufficio ha chiesto di conoscere se alla luce delle disposizioni del disciplinare della IGT «Terre di Chieti» sia consentita la riclassificazione di una partita atta a diventare «Terre di Chieti» Cabernet Sauvignon nella tipologia «Terre di Chieti» rosato.
Al riguardo, considerato che la base ampelografica della tipologia «rosato» risulta compatibile con quella della tipologia «Cabernet Sauvignon» e che anche gli altri parametri tecnico produttivi previsti dal disciplinare per le due tipologie risultano compatibili, lo scrivente ritiene possibile la riclassificazione in questione.
Ciò anche tenuto del fatto che la differenza sostanziale tra le due tipologie (relativa alla caratteristica organolettica al consumo del colore, peraltro non oggetto di valutazione per i vini IGT), non pregiudica la riclassificazione in questione nell’ambito del processo di elaborazione, in particolare nel caso in cui la tipologia a monte non sia in possesso dell’adeguato requisito descrittivo del colore (rosso rubino).
Resta inteso che, ai sensi dello specifico disciplinare, la riclassificata tipologia «Terre di Chieti» rosato non può essere qualificata con il nome del vitigno che ne costituisce la base ampelografica (tale indicazione può eventualmente essere indicata in etichetta soltanto alle condizioni di cui all’articolo 14, par. 2, del D.m. 13 agosto 2012).