Richiesta di chiarimento circa l’utilizzo dello «sleeve» applicato sulle bottiglie di Prosecco DOC.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto consorzio ha chiesto il parere dello scrivente in merito all’uso, per il confezionamento di bottiglie del vino DOP «Prosecco», dello «sleeve», ovvero di una pellicola che ricopre l’intera bottiglia, la quale verrebbe equiparata ad una etichetta, termoretratta su di essa.
Al riguardo, lo scrivente comunica che l’uso della pellicola nei termini sopra evidenziati sia da ritenere conforme alla normativa generale comunitaria e nazionale in materia di etichettatura e presentazione dei vini in questione (reg. n. 1234/07 – reg. n. 607/09 – D.m. 13 agosto 2012), a condizione che lo stesso uso non contrasti con le specifiche disposizioni limitative in mate- ria di etichettatura e presentazione previste dal vigente disciplinare della DOP «Prosecco», in particolare dall’art. 8, comma 4, che recita: «per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti è consentito solo l’uso delle tradizionali bottiglie in vetro con gamma di colore variabile dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità», tenendo altresì conto della deroga di cui all’art. 1, comma 6, del D.m. 17 luglio 2009 (di riconoscimento della stessa DOC), che consente fino al 31 luglio 2016, l’uso delle bottiglie in vetro di colore blu per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti non recanti un riferimento geografico aggiuntivo.
In altri termini l’uso della pellicola in questione è da ritenere conforme al citato disposto del disciplinare (ivi compresa la disposizione de- rogatoria) soltanto se non sia tale da generare tonalità di colore diverse da quelle espressa- mente previste.
Altrimenti, l’applicazione della pellicola sull’intera bottiglia, così come evidenziato da codesto consorzio, costituisce un evidente artifizio per utilizzare una tonalità di colore diversa da quelle espressamente previste e come tale non risulta conforme al richiamato disposto del disciplinare (ivi compresa la citata deroga).
Inoltre, l’applicazione della stessa «sleeve» deve avvenire nel rispetto delle altre norme comunitarie e nazionali in materia di presentazione (ivi comprese quelle dello specifico disciplinare di produzione) e, pertanto, non deve essere tale da trarre in inganno il consumatore, ad esempio laddove la stessa «sleeve» fosse idonea ad imitare o, eventualmente, ad occultare o rendere poco riconoscibili i dispositivi di chiusura dei vini frizzanti o spumanti in questione.