Esame di revisione scheda 2 vinificatore.
Si fa riferimento alla comunicazione inoltrata, a questo ufficio in data 18 gennaio 2011, da codesto organismo di controllo con la quale la medesima sede operativa ha chiesto se poteva considerarsi ammissibile un ricorso presentato da un’azienda vinificatrice della DO Frascati avverso un provvedimento di non conformità grave emesso a seguito delle verifiche analitiche previste dalla scheda 2 vinificatore del piano dei controlli, effettuate sul prodotto già certificato.
Al riguardo è necessario precisare che la facoltà di ricorrere avverso ad un provvedimento di non conformità, da parte del soggetto destinatario del medesimo provvedimento, se pur non espressamente prevista nel piano dei controlli è da considerarsi un diritto sancito oltre che dai principi generali del diritto amministrativo anche dalla norma EN 45011.
Pertanto, la richiesta di appello o ricorso avverso un provvedimento di non conformità emesso da un organismo di controllo, formulata da un soggetto interessato, è un diritto legittimo del medesimo soggetto.
Peraltro tale circostanza trova conferma nelle disposizioni stabilite dal nuovo schema di piano dei controlli approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2010 il quale ha introdotto la facoltà, da parte degli interessati, di richiedere la revisione d’analisi a seguito di eventuali non conformità gravi elevate in conseguenza della verifica analitica svolta sia sui prodotti già certificati che su quelli destinati alla DO.
Per quanto sopra, nel caso prospettato, codesto organismo di controllo dovrà provvedere ad operare un nuovo campionamento al fine di sottoporre il prodotto alla revisione di analisi richiesta.
In ultimo si rammenta che l’esito del ricorso dovrà essere tempestivamente trasmesso all’ufficio periferico competente per i provvedi- menti di competenza, come previsto dalla nota prot. n. 1415 del 5 novembre 2010 già trasmessa a tutte le strutture di controllo.