Registro telematico vitivinicolo – Richiesta chiarimenti circolare n. 717 del 28 giugno 2017.
Con nota del 21 novembre scorso la CCIA di Taranto ha chiesto chiarimenti circa l’applicabilità della circolare in oggetto nei confronti degli operatori che non hanno rispettato gli obblighi previsti dal D.m. 20 marzo 2015.
In particolare è stato chiesto se, qualora la CCIA abbia verificato il mancato rispetto dei termini di registrazione nel registro telematico, tale circostanza debba identificarsi come non conformità lieve oppure grave e se vi sia la necessità di segnalarla agli uffici territoriali dell’ICQRF.
Al riguardo, si fa presente che, la predetta circolare ha, tra l’altro chiarito che, come peraltro ricordato da codesta CCIAA, «... Dal 1° luglio p.v. le annotazioni delle operazioni vinicole andranno... registrate sul registro nelle modalità e nei termini previsti dal decreto ministeriale 20 marzo 2015 e tenuto conto delle ulteriori disposizioni introdotte dalla legge n. 238/16 (articolo 58)... qualora presso il medesimo stabilimento siano state effettuate operazioni per le quali sono decorsi i tempi di registrazione, si con- figura la violazione dell’obbligo previsto dalla norma anche in presenza di documentazione giustificativa. La violazione è diffidabile a norma dell’art. 1, comma 3, del D.l. n. 91/14, in quanto sanabile mediante una mera operazione di regolarizzazione».
In caso di mancato rispetto dei meri termini di registrazione, quindi, si è in presenza di un errore formale relativo alla documentazione di carico e scarico, da considerare «non conformità lieve» nei vigenti piani di controllo.
La mancata risoluzione della predetta non conformità lieve, entro la tempistica prevista, costituisce il presupposto per l’emissione di una non conformità grave con conseguente rituale segnalazione all’ICQRF territorialmente competente.
Si ricorda che, in base all’articolo 85 della legge n. 238/16, la notifica all’operatore della «non conformità lieve» comporta la non applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso.