Sorteggio dei soggetti da sottoporre ad attività di controllo ispettivo – Chiarimenti sui criteri da adottare.
Si fa seguito alla nota n. 6574 del 18 marzo 2013, di pari oggetto, con la quale si chiarivano alcuni criteri da adottare in merito all’applicazione dell’art. 6, comma 7 del D.m. 794/12.
Al riguardo, pur nell’intento di evitare intralci alla normale attività delle aziende vinicole sorteggiate per il controllo, si ritiene tuttavia opportuno valutare i possibili effetti che deriverebbero dalla rigida applicazione di quanto disposto con la citata circolare.
A tal proposito, si evidenzia infatti che, in merito al controllo di tutte le categorie delle DO o IG a cui l’azienda sorteggiata è iscritta, potrebbe verificarsi che un soggetto che produce/imbottiglia più DO o IG assorbirebbe da solo le percentuali prescritte di soggetti e DO/IG da controllare, lasciando quindi che molti altri soggetti possano sfuggire alle verifiche dovute.
Inoltre, sarebbero di fatto notevolmente ridotte le possibilità che l’azienda controllata, soprattutto se di grandi dimensioni, possa essere di nuovo sorteggiata nei successivi tre anni, rimanendo di fatto immune dalle verifiche previste dal piano dei controlli per il periodo, in questione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, al fine di non aggravare i soggetti sorteggiati iscritti a più DO o IG con accertamenti prolungati da parte della struttura di controllo, si ritiene opportuno procedere al controllo di tutte le categorie a cui è iscritto il soggetto sorteggiato relativamente alla sola DO o IG da verificare, ampliando in tal modo il controllo su più realtà produttive delle rispettive DO/IG.