Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 12-01-2017
Tipo gazzetta: Nessuna

Delega ai direttori degli uffici periferici dell’ICQRF all’emissione di ordinanze – Ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238.

(Decreto 12/01/2017, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all’articolo 10 ha previsto l’istituzione dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero dell’Agricoltura e Foreste per l’esercizio, tra l’altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

VISTO il comma 1047 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che “le funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all’Ispettorato centrale repressione frodi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di “Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari” e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - Regolamento recante  organizzazione  del  ministero  delle  politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma  dell'articolo  2,  comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all’articolo 4 prevede il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e ne disciplina le funzioni, l’organizzazione strutturale e la ripartizione interna in Uffici centrali, Uffici territoriali e Laboratori; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli atti ed i provvedimenti con i quali l’Ispettorato è stato volta per volta individuato quale autorità competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni amministrative commesse nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;

VISTI i decreti con i quali, nel corso degli anni, i Direttori degli Uffici periferici dell’Ispettorato sono stati delegati all’emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni commesse nelle materie di competenza, con i criteri ed entro i limiti volta per volta indicati nei decreti medesimi;

VISTO, da ultimo, il decreto prot. n. 19602 del 16 ottobre 2014, con il quale – secondo i criteri ed entro i limiti ivi indicati – sono state dettate disposizioni in ordine alla ripartizione tra Amministrazione centrale ed Uffici territoriali dell’Ispettorato della potestà ad emettere ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni per le quali la competenza sanzionatoria è attribuita all’Ispettorato medesimo;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e del commercio del vino”;

VISTO il Titolo VII della citata legge, intitolato “Sistema sanzionatorio”, che agli articoli 69 e seguenti prevede le disposizioni sanzionatorie applicabili per la violazione delle norme contenute nella medesima legge, disponendo che l’autorità competente ad irrogare dette sanzioni è l’Ispettorato, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 ed al comma 8 dell’articolo 69;

RILEVATO che la legge in parola dispone – tra l’altro – l’abrogazione del D. Lgs. n. 260/2000, della legge n. 82/2006 – ad eccezione dell’art. 11 e dell’art. 16, comma 3 – e del D. Lgs. n. 61/2010, che contenevano le disposizioni sanzionatorie in precedenza applicabili per le violazioni amministrative commesse nel comparto vitivinicolo;

RILEVATO, altresì, che la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dalla normativa previgente era comunque attribuita all’Ispettorato, con le sole eccezioni concernenti le materie di competenza regionale;

CONSIDERATO che la potestà di irrogare sanzioni amministrative nelle materie di competenza è stata per prassi distribuita tra Amministrazione centrale ed Uffici territoriali dell’Ispettorato sulla base di criteri connessi all’importo della misura sanzionatoria applicabile in concreto alla fattispecie illecita accertata;

CONSIDERATO tuttavia che, nel corso degli anni, si è ritenuto opportuno rivedere in parte i principi su cui si fonda la ripartizione della potestà ad emettere ordinanze-ingiunzioni di pagamento tra Amministrazione centrale e periferia, affiancando criteri legati alla materia trattata a quello connesso esclusivamente all’importo della sanzione irrogabile; 

RITENUTO necessario emanare disposizioni operative in merito all’espletamento dell’attività sanzionatoria di cui al citato Titolo VII della legge 12 dicembre 2016, n. 238, tenuto conto dei criteri di ripartizione della potestà sanzionatoria finora utilizzati ed in ossequio all’esigenza di assicurare sempre maggiore celerità ed effettiva incisività all’azione svolta in materia dall’Ispettorato,

DECRETA

 

Articolo 1

1. I Direttori degli Uffici territoriali dell’Ispettorato sono delegati all’emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Titolo VII della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativamente agli illeciti commessi nell’ambito della rispettiva circoscrizione territoriale di competenza, qualora l’importo della sanzione da irrogare non sia superiore ad €. 50.000,00 (cinquantamila/00), eccettuate quelle indicate all’art.2.

2. Se per la violazione contestata risulta prevista una sanzione pecuniaria di importo compreso tra un minimo ed un massimo, ovvero una sanzione di importo proporzionale, la competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzione di pagamento è attribuita ai Direttori degli Uffici territoriali dell’Ispettorato, allorché la sanzione nell’importo massimo edittale previsto, ovvero la sanzione proporzionale scaturente dal calcolo in concreto effettuato, non sia superiore ad €. 50.000,00 (cinquantamila/00).

3. I Direttori degli Uffici territoriali dell’Ispettorato, tenuto conto del criterio di competenza territoriale di cui al comma 1 del presente articolo, provvedono, altresì, all’emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie previste dagli articoli 79, commi 3 e 4, ed 81, commi 2 e 3, in materia di mancato assolvimento degli obblighi pecuniari, rispettivamente nei confronti degli Organismi di controllo e dei Consorzi di tutela, da parte degli operatori del sistema delle produzioni agroalimentari a DOP ed IGP.

Articolo 2

1. All’emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di cui al citato Titolo VII, allorché l’importo delle stesse sia superiore ad €. 50.000,00 (cinquantamila/00), provvede il Direttore generale della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore – DG VICO.

2. Il Direttore generale della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore – DG VICO provvede, altresì, all’emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative, qualunque sia l’importo previsto, per le violazioni di cui ai seguenti articoli della legge 12 dicembre 2016, n. 238:

• articolo 69, comma 7, in materia di produzione e vendita di uve destinate a produrre vini a DO od IG provenienti da vigneti non conformi;

• articolo 73, comma 13, in materia di mancata o difforme indicazione in etichetta dell’origine del prodotto o utilizzo di segni, figure o illustrazioni evocative di un’origine geografica diversa;

• articolo 74, in materia di designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli;

• articolo 75, in materia di concorsi enologici;

• articolo 76, comma 8, in materia di utilizzo di una DO o IG nella designazione di aceti di vino non aventi le caratteristiche di cui all’art. 56, comma 1 della legge n. 238/2016;

• articolo 79, commi 1, 2 e 5, in materia di rispetto delle disposizioni contenute nel Piano dei controlli;

• articolo 80, in materia di inadempienze degli Organismi di controllo;

• articolo 81, comma 1, in materia di tutela dei Consorzi di tutela;

• articolo 82, in materia di inadempienze dei Consorzi di tutela.

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel precedenti decreti emanati in materia in settori diversi dal vitivinicolo.

 

Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione e pubblicato, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Tomasello

firmato digitalmente ai sensi del CAD)