Tempi e modalità per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l’attività svolta nel settore dell’alcol e delle bevande alcoliche.
Articolo 1.
Decorrenza dei termini
1. I dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, concernenti l’attività svolta nel settore dell’alcol e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino, delle altre bevande fermentate diverse dalla birra e della fabbricazione di aromi, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° ottobre 2008.
2. I dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i depositi commerciali concernenti l’attività svolta nel settore dell’alcol e delle bevande alcoliche, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° gennaio 2009. A decorrere dallo stesso termine sono presentati in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dei depositari autorizzati concernenti l’attività svolta nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e della fabbricazione di aromi.
Articolo 2.
Modalità di trasmissione
1. I depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell’art. 1, trasmettono giornalmente all’Agenzia delle Dogane entro le ore 12 del giorno successivo a quello di riferimento, oltre all’identificativo del depositario:
a) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti soggetti od assoggettati ad accisa:
1) estremi del registro di carico e scarico
2) qualità e quantità del prodotto movimentato
3) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
4) mittente o destinatario del prodotto movimentato
5) tipologia e causale della movimentazione
6) posizione fiscale del prodotto
7) accisa afferente alla movimentazione del prodotto;
b) il riepilogo dei dati contabili relativi alla movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa;
c) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione dei contrassegni di stato: 1) tipologia e quantità dei contrassegni movimentati 2) causale di movimentazione dei contrassegni.
2. Entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, i depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 1, trasmettono all’Agenzia delle Dogane, oltre all’identificativo del depositario, i dati concernenti: a) il periodo di riferimento;
b) il riepilogo del movimento mensile d’imposta;
c) gli accrediti di imposta utilizzati nel periodo.
Per il mese di dicembre i dati devono essere riepilogati con cadenza quindicinale e trasmessi entro il terzo giorno successivo al termine della prima quindicina ed entro il quinto giorno del mese successivo per la seconda.
3. I soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 trasmettono all’Agenzia delle Dogane, nei termini previsti dagli articoli 5, 8, 9 e dal capo III del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e normativa regolamentare collegata, oltre all’identificativo del soggetto, i dati relativi a: a) periodo di riferimento
b) estremi del registro di carico e scarico
c) qualità e quantità del prodotto movimentato
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato
f) tipologia e causale della movimentazione
g) posizione fiscale del prodotto
h) eventuale accisa afferente alla movimentazione del prodotto e relative garanzie
i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo.
Articolo 3.
Modalità tecniche ed operative
1. I soggetti di cui all’art. 1 devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I..
2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
Articolo 4.
Fase di sperimentazione
1. La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati di cui all’art. 1 è preceduta da una fase di sperimentazione, di durata non inferiore a 60 giorni, al fine di consentire agli operatori di verificare le procedure informatiche all’uopo predisposte.
2. Le modalità tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono reperibili sul sito dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
Articolo 5.
Disposizioni finali
La riservatezza, l’autenticità, l’integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio Telematico Doganale E.D.I.»