Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 16-02-2017
Numero provvedimento: 2251
Tipo gazzetta: Nessuna

Dematerializzazione dei registri di cantina.

Pervengono a questo ispettorato richieste di chiarimenti in ordine alla documentazione ufficiale da prendere in considerazione per l’espletamento delle attività previste dall’art. 3, commi 9 e 10, del D.m. 11 novembre 2011, a seguito delle disposizioni introdotte dal D.m. n. 293 del 20 marzo 2015.

In particolare, è stato chiesto:

• quali siano i documenti ufficiali atti ad accertare la provenienza, la tipologia e la rispondenza quantitativa del prodotto nei termini delle tempistiche di registrazione previsti dall’articolo 5 del D.m. 293/15;

• se sia possibile considerare come «documenti giustificativi attendibili», le comunicazioni documentali previste dal piano dei controlli ai sensi del D.m. n. 794 deI 14 giugno 2012;

• se i suddetti documenti giustificativi, qualora ritenuti attendibili, siano da ritenersi tali per tutte le categorie di operatori vitivinicoli e non solo per coloro che si avvalgono o meno del- la contabilità computerizzata e per coloro che producono meno o più di mille ettolitri di vino l’anno (soggetti di cui all’art. 5, comma 2 lettere a) e b) del D.m. 293/15);

• a quale anno si deve far riferimento per stabilire tale capacità produttiva di mille ettolitri.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Le disposizioni contenute nell’articolo 5 del D.m. n. 293/15 si applicano ai casi e nei limi- ti in esso indicati. Pertanto, tali disposizioni si applicano ai soli fini del rispetto dei termini di registrazione nel registro telematico: ciò vale, a maggior ragione, per i documenti giustificativi attendibili elencati al comma 3, per l’espressa previsione contenuta nell’esordio del comma stesso. Nondimeno, ai sensi dell’art. 45, paragrafo 1, secondo comma, del reg. n. 436/09, i predetti documenti sono comunque idonei a rendere possibile un controllo delle entrate, delle uscite e delLe operazioni effettuate, e per- tanto, a giustificare le giacenze dei prodotti esistenti in cantina.

Ciò implica che, per altre finalità, quali quelle previste dall’art. 3, commi 9 e 10 del D.m. 11 novembre 2011, è possibile fare riferimento anche a qualsiasi altra documentazione ufficiale, ad esempio la planimetria, il registro telematico, i registri cartacei e la contabilità computerizzata tenuta dagli operatori, compilati secondo le norme vigenti(1), nonché la documentazione trasmessa dagli operatori interessati per adempiere agli obblighi previsti dal D.m. n. 794 del 14 giugno 2012 e dai singoli piani di controllo vigenti(2).

Per quanto riguarda la richiesta inerente il periodo al quale rapportare la produzione inferiore a mille ettolitri delle aziende vitivinicole, si specifica che il citato art. 5, fa espresso riferimento, al comma 6, lettera b), alla produzione annua, che deve intendersi quale dato previsionale, stimato dal produttore in piena autonomia (eventualmente, ma non necessariamente, basandosi su propri dati produttivi storici).

 

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(1) Nel caso dei registri cartacei, in considerazione delle disposizioni recate dall’art. 8 del citato D.m. n. 293 (così come, da ultimo, modificato con il D.m. n. 627 del 18 maggio 2016), si evidenzia che la compilazione degli stessi si intende consentita fino alle operazioni effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Resta, tuttavia, la possibilità della compilazione del verso della dichiarazione di raccolta e produzione vitivinicola per i viticoltori di cui all’articolo 2, comma 4, lettera g), del citato D.m. n. 293. Nel caso della contabilità computerizzata, la stessa deve essere in grado di giustificare, a prima richiesta dell’organismo di controllo competente, le operazioni e le giacenze non ancora registrate nel registro telematico: inoltre, tali operazioni e giacenze devono poter essere controllate sulla base dei documenti giustificativi attendibili.

(2) In tal senso, si evidenzia anche la disposizione contenuta nell’articolo unico, comma 2, del D.m. protocollo n. 1486 del 21 dicembre 2016. «Per le attività di controllo e certificazione dei vini DOP/lGP continuano ad applicarsi le modalità di comunicazione previste dal decreto 14 giugno 2012, n. 794 e dai singoli piani di controllo vigenti».