Attuazione D.m. 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti n. 1308/13, n. 2016/1149 e 2016/1150 per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.
Modificata dalla circolare AGEA n. 75573 del 5 ottobre 2017.
Tenuto conto di quanto previsto dal D.m. 1967 del 15 maggio 2017, che abroga il precedente D.m. 4615 del 5 agosto 2014, gli organismi pagatori inviano al coordinamento AGEA, secondo le procedure consolidate di trasmissione delle informazioni richieste nel quadro della chiusura conti del 15 febbraio di ciascun anno, l’ammontare degli anticipi non ancora riconciliati al termine dell’esercizio finanziario in questione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dallo stesso coordinamento che recepisce le direttive annuali dei servizi della Commissione UE.
Le misure di intervento interessate riguardano:
• promozione sui mercati dei paesi terzi;
• ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
• investimenti;
• distillazione dei sottoprodotti.
Al riguardo, si precisa che solo per gli anticipi, non ancora riconciliati alla chiusura dell’esercizio finanziario in questione, erogati ai beneficiari che hanno presentato un progetto d’importo superiore a 5 milioni di euro, è richiesto anche l’importo non ancora utilizzato dal beneficiario desunto dalle informazioni ricevute secondo quanto indicato al comma 3 del D.m. in oggetto.
Altresì si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 comma 2 ultimo capoverso del reg. 2016/1150, per quanto riguarda le misure di cui agli artt. 46, 50 e 51 del reg. 1308/13, tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall’ammontare dello stesso, sono tenuti a comunicare agli OP che hanno erogato il contributo l’utilizzo integrale dell’anticipo percepito entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello del pagamento.