Uso della CO2, in cantina promiscua, per l’elaborazione di prodotti aromatizzati; chiarimenti sulla circolare n. 8015 del 15 giugno 2017.
Con nota n. 8015 del 15 giugno scorso l’ICQRF ha fornito indicazioni relativamente ai vincoli posti dall’art. 18 della legge n. 238/16 (divieto della contestuale produzione e detenzione di vini frizzanti e/o spumanti gassificati negli stessi stabilimenti presso i quali vengono prodotti vini frizzanti e vini spumanti c.d. «naturali».
Nella nota era stata in prima battuta esclusa la possibilità di operare (nei medesimi stabilimenti) l’aggiunta di anidride carbonica (gassificazione) ai prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Le associazioni di settore hanno evidenziato, tuttavia, che ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 238/16, le predette operazioni di produzione e detenzione «promiscue» vengono esclusivamente vietate con riferimento ai soli vini frizzanti e vini spumanti gassificati e che, pertanto, tale divieto non potrebbe estendersi, in via analogica, anche ai «prodotti vitivinicoli aromatizzati» (nella cui produzione, peraltro, ai sensi dell’all. I, punto 6), del reg. n. 251/14, è autorizzata l’aggiunta di CO2).
L’ICQRF, esaminate le note pervenute dalle associazioni, condivide tale lettura dell’art. 18 a parziale rettifica delle indicazioni contenute nella nota n. 8015 del 15 giugno 2017.
Si ritiene pertanto consentita la possibilità di operare l’aggiunta di anidride carbonica (gassificazione) ai prodotti vitivinicoli aromatizzati anche negli stabilimenti presso i quali vengono prodotti i vini frizzanti e/o spumanti per i quali è imposto il requisito della provenienza dalla sola fermentazione dell’anidride carbonica in essi contenuta.
Si precisa che, anche nel caso della produzione e detenzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati negli stessi stabilimenti presso i quali vengono prodotti vini frizzanti e vini spumanti c.d. «naturali», resta fermo l’obbligo di presentare la comunicazione prevista dall’articolo 18, comma 2 della legge n. 238/16, contestualmente ad ogni eventuale introduzione di anidride carbonica negli stabilimenti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.