Quesito etichettatura vino spumante.
Si trasmette, in allegato, copia della nota n. 79107 del 25 ottobre 2016 del Dipartimento delle politiche competitive, delIa qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - Ufficio PQAI IV, di pari oggetto (assunta al protocoIlo di questo Ufficio n. 4266 del 31 marzo 2017).
Con la predetta nota, con la quale viene fornita la risposta allo specifico quesito originariamente formulato da codesta società in ordine alla possibilità dell’utilizzo del nome della varietà di vite Negroamaro nell’etichettatura di un vino spumante, l’Ufficio PQAI IV ha fatto presente che «...in presenza della DOP “Negroamaro di Terra d’Otranto” detta modalità di etichettatura è possibile, in via transitoria, per la sola categoria “Vino spumante” senza DOP o IGP, fino anche non sarà aggiornato l’elenco dei vitigni di cui all’allegato XV, parte B, del Reg. n. 607/09 con l’inclusione di detto vitigno,
Infatti, successivamente a detto aggiornamento, conformemente all’art, 62, par, 4,del citato Reg. n. 607/09 e all’articolo 7 del D.m. 13 agosto 2012, detto vitigno potrà essere utilizzato, a titolo derogatorio, soltanto per i prodotti vitivinicoli a DOP e IGP...».