Produzione e conferimento miele presso una cantina
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale è stato trasmesso il quesito relativo alla possibilità di effettuare, presso la cantina di un’impresa agricola, le seguenti operazioni:
– confezionamento di miele sfuso di produzione della medesima impresa agricola, detenuto in fusti e/o maturatori e/o secchi e smielato in altro laboratorio registrato ai sensi del reg. n. 852/04;
– smielatura, maturazione e confezionamento di miele di produzione della medesima impresa agricola;
– produzione di preparati a base di miele (miele e frutta secca, miele mescolato a pasta di nocciole e prodotti similari) quando il miele è di produzione della medesima impresa agricola e le preparazioni sono ottenute prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalla medesima attività;
– produzione e confezionamento di idromele ottenuto dalla trasformazione di miele di produzione della medesima impresa agricola.
Al riguardo, tenuto conto dell’articolo 6, comma 3-bis, della legge n. 82/06, si fa presente che le operazioni di cui sopra, in quanto implicano la detenzione di bevande e sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca, elencate al precedente comma l, lettera c), sono consentite in una cantina o in uno stabilimento enologico, nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, se sia verificato che:
– il soggetto che pone in essere le attività di cui sopra è un imprenditore agricolo che produce mosti e vini;
– è presentata a codesto ufficio la preventiva comunicazione relativa alla detenzione delle sostanze di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) della citata legge.