Comunicazione attività di ritiro dalle cantine di «bitartrato di potassio».
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto ufficio, a seguito dell’analoga richiesta formulata da un operatore della circoscrizione di competenza, ha chiesto chiarimenti circa gli adempimenti applicabili all’attività di cui all’oggetto.
Tale attività consiste:
– nel ritiro, presso le cantine, del prodotto solido, palabile, insolubile, secco, di colore bianco o rosso (il colore può anche variare dal grigio giallastro al rosso-bruno, secondo il colore dei prodotti vitivinicoli da cui proviene), inodore, non contenente alcol, formato essenzialmente da cristalli di bitartrato di potassio impuro, derivato dall’estrazione dai vasi vinari, anche dopo il loro lavaggio, delle concrezioni del predetto sale che si formano spontaneamente nel corso delle operazioni di vinificazione e di refrigerazione dei vini;
– nella consegna del prodotto sopramenzionato alle distillerie.
Al riguardo, si è dell’avviso che il prodotto in questione ricada sotto Ia voce 2307 00 90 «tartaro greggio» di cui alla parte XXIV – altri prodotti – sezione 1 dell’allegato I del reg. n. 1308/13: pertanto, il prodotto stesso non fa parte dei prodotti vitivinicoli, elencati nella parte XII del medesimo allegato.
In tal senso, convenendo con l’avviso espresso da codesto ufficio, non sono applicabili le disposizioni previste dalle norme speciali dell’UE e nazionali relative ai sottoprodotti della vinificazione.
Restano fatte salve le disposizioni fiscali applicabili, in particolare, quelle relative alla documentazione della cessione e circolazione del prodotto in questione.