Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 28-07-2016
Numero provvedimento: 3980103
Tipo gazzetta: Nessuna

Uso dei lieviti in vinificazione.

Con riferimento alla lettera del 4 luglio 2016 sull’uso dei lieviti in vinificazione in risposta alla prima domanda, le pratiche enologiche autorizzate per la produzione e la conservazione nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II (categorie di prodotti vitivinicoli) del regolamento n. 1308/13, si comunica che sono quelle previste nell’allegato VIII di detto regolamento e quelle del regolamento n. 606/09.

Tuttavia, va sottolineato che, a determinate condizioni, lo Stato membro può limitare o vietare l’uso di determinate pratiche o autorizzare l’utilizzo sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate in conformità all’art. 83, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1308/13.

Per quanto riguarda la seconda domanda, solo i lieviti per vinificazione secchi o in sospensione vinica sono autorizzati dal regolamento n. 606/09, allegato IA, punto 5. Di conseguenza, i lieviti in sospensione in soluzioni acquose diverse da quelle viniche non sono autorizzati.

Qualsiasi interpretazione dell’Unione espressa dai Servizi della Commissione europea lascia impregiudicate eventuali decisioni della Corte di giustizia, la sola competente a pronunciarsi in modo giuridicamente vincolante sulla validità e l’interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione.