Richiesta parere su dealcolazione vino
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale, in relazione all’analogo quesito formulato da un operatore con sede nella circoscrizione di codesto ufficio, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di produrre e imbottigliare bevande ottenute dalla dealcolazione parziale/totale del vino in uno stabilimento enologico nel quale vengono prevalentemente effettuate operazioni di imbottigliamento dei vini.
Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto, segnatamente, dagli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 82/06, si fa presente quanto segue:
– la detenzione in uno stabilimento enologico di bevande diverse dal mosto e dal vino allo stato sfuso nonché delle miscele idroalcoliche, ottenute in esito alle operazioni di dealcolazione parziale/totale dei vini1, configura la violazione dei divieti previsti ai sensi del comma 1, lettere a), c) ed e), del citato articolo 6; la recente modifica della disposizione in questione operata dal D.l. «Campolibero»2, con l’aggiunta del comma 3-bis, ha derogato dai predetti divieti delle lettere a) e c) solo qualora si tratti di attività connesse svolte dall’impresa agricola3;
– i divieti in parola sono disposti con riferimento non solo allo stabilimento enologico ma anche ai locali annessi ed intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati; inoltre, gli stessi divieti sono applicabili indifferentemente dall’esistenza di un deposito fiscale;
– il citato articolo 5, al comma 1, deroga dall’applicazione dei divieti stabiliti dall’articolo 6 solo in taluni casi (elaborazione dei mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti e liquorosi, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati4 o di talune bevande spiritose); peraltro, nemmeno la recente modifica della disposizione in questione operata dal D.l. «Campolibero»5, ha preso in considerazione la possibilità di stabilire analoghe deroghe per la produzione di bevande ottenute dalla dealcolazione dei vini;
– le deroghe ai citati divieti dell’articolo 6, previste dal successivo articolo 7, sono applicabili esclusivamente nelle ipotesi di detenzione c confezionamento delle bevande in questione, non anche in quella della produzione.
Per quanto precede, si è dell’avviso che le operazioni di dealcolazione non possano essere effettuate in uno stabilimento enologico.
Si precisa che, invece, le operazioni di aggiunta di anidride carbonica ed imbottigliamento delle bevande in questione possono essere effettuate presso lo stabilimento enologico, purché codesto ufficio, anche tenuto conto degli articoli 4 e 7 della legge n. 82/06, adotti tutte le cautele del caso e fornisca le necessarie prescrizioni operative volte ad assicurare una corretta effettuazione delle operazioni stesse e che non siano violati richiamati divieti di cui all’art. 6, comma 1, lettere c) ed e), della legge n. 82/06.
In ogni caso, i prodotti ottenuti dalla dealcolazione totale o parziale non possono utilizzare nella loro etichettatura, designazione e presentazione e pubblicità denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamino la vite, l’uva, il mosto o il vino, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 82/06.
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1 Risoluzioni OIV Oeno 394A-2012, ECO 432-2012, ECO 433-2012.
2 Art. 2, comma 1, lettera c), del D.l. n. 91/14, convertito, con modificazioni nella legge n. 116/14.
3 Art. 2135 del codice civile così sostituito dall’art. 1, D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
4 Reg. n. 251/14.
5 Art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), del D.l. n. 91/14, convertito, con modificazioni nella legge n. 116/14.