Applicazione dell’art. 22, comma 4 del D.Lgs. n. 61/2010 – Dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola (sanzioni applicabili).
Si fa riferimento alla nota prot. n. 3278 del 19 febbraio 2016, con cui codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni sanzionatorie contenute nell’art. 22, comma 4 del D.lgs. n. 61/10 ad una violazione accertata in materia di dichiarazione di produzione, relativa all’indicazione sulla stessa di un quantitativo di uva destinata alla produzione di Dolcetto di Ovada DOC inferiore a quello effettivamente prodotto.
In effetti, l’articolo citato prevede sanzioni soltanto per le ipotesi di indicazione sulla dichiarazione di vendemmia/produzione di quantitativi maggiori di quelli effettivamente prodotti, per cui è evidente che la fattispecie accertata da codesto Ufficio non è prevista dalla norma in parola.
D’altra parte, l’art. 30 del D.lgs. n. 61/10 esclude che alle fattispecie illecite previste nel suo Capo IX possano essere applicate le altre disposizioni sanzionatorie in materia vitivinicola contenute nel D.lgs. n. 260/00 e nella legge n. 82/06.
Tuttavia, la disposizione contenuta nel citato art. 30, a parere di questa Amministrazione, va interpretata nel senso che essa preclude l’applicabilità del D.lgs. n. 260/00 e della legge n. 82/06 alle ipotesi di illecito amministrativo previste dal Capo IX del D.lgs. n. 61/10, ma non esclude affatto che alle fattispecie non contemplate da quest’ultimo possano senz’altro applicarsi le disposizioni sanzionatorie contenute nelle altre leggi vigenti nel comparto viti vinicolo. In caso contrario, vi sarebbero illeciti che resterebbero impuniti.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, sebbene per il caso evidenziato non siano previste sanzioni specifiche dalla normativa speciale (D.lgs. n. 61/10), si ritiene che, allorché sia riferita a dichiarazioni di vendemmia/produzione di uve destinate all’ ottenimento di vini a DOP, la violazione possa essere sanzionata ai sensi dell’art. 1, comma 9 del D.lgs. n. 260/00, che prevede sanzioni amministrative in materia di dichiarazioni “effettuate in maniera difforme”.