Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 25-05-2011
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 18-06-2011
Numero gazzetta: 140

Autorizzazione ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, alla continuazione dello svolgimento di tutte le attività loro conferite da precedenti decreti.

(D.M. 25/05/2011, pubblicato in G.U. 18 giugno 2011, n. 140) 

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010;

Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 che reca la disciplina dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette ed in particolare il comma 10 che consente ai consorzi regolarmente costituiti ed operativi ai sensi della legge n. 164/1992 di continuare a svolgere le attività di cui alle precedenti autorizzazioni ministeriali, nelle more dell'adeguamento alla normativa in materia di consorzi di tutela;

Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 recante «Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini»;

Visto in particolare il comma 1, dell'art. 11, del citato decreto 16 dicembre 2010 che prevede che i consorzi di tutela regolarmente costituiti ed operativi ai sensi della precedente normativa sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al decreto entro un anno dalla data di pubblicazione dello stesso;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2011 recante «Disposizioni, caratteristiche, diciture, nonché modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata»;

Considerato che il citato decreto ministeriale 19 aprile 2011 prevede che possano essere i consorzi di tutela incaricati ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere attività legate alla gestione, al ritiro e alla distribuzione dei contrassegni di Stato previsti per i vini D.O.C.G. e D.O.C.;

Considerato che il comma 10, del citato art. 17, del decreto legislativo n. 61/2010 consente ai consorzi regolarmente costituiti ed operativi ai sensi della legge n. 164/1992 di continuare a svolgere le attività di cui alle precedenti autorizzazioni ministeriali nelle more dell'adeguamento alla normativa in materia di consorzi di tutela di cui al decreto 16 dicembre 2010;

Ritenuto necessario garantire la continuità del servizio di distribuzione dei contrassegni di Stato previsti per i vini D.O.C.G. e D.O.C. e fornire informazioni chiare agli operatori del settore in merito alle attività legate alla gestione, al ritiro e alla distribuzione dei contrassegni di Stato previsti per i vini D.O.C.G. e D.O.C.;

 

Decreta:


Articolo unico

1. I Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini regolarmente costituiti ed operativi ai sensi della legge n. 164/1992, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto 16 dicembre 2010, sono autorizzati a svolgere tutte le attività loro conferite con le precedenti autorizzazioni ministeriali, ivi comprese le attività di gestione, ritiro e distribuzione dei contrassegni di Stato previsti per i vini D.O.C.G. e D.O.C. già autorizzate antecedentemente all'emanazione del decreto ministeriale 19 aprile 2011.

2. I Consorzi che entro la data del 22 gennaio 2012 non abbiano attivato le procedure ivi previste per l'adeguamento alle disposizioni in materia di consorzi di tutela, perdono l'autorizzazione di cui al precedente comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 

Roma, 25 maggio 2011

Il Ministro: Romano