Uso del termine rubino come indicazione di colore nell’ambito delle indicazioni facoltative libere. Quesito in merito modalità di indicazione in etichettatura.
Si riscontra la nota sopra indicata relativa all’argomento in oggetto, con la quale codesta Confederazione, considerato che il termine “rubino” (quale indicazione veritiera relativa al colore del vino espressamente descritta negli specifici disciplinari di produzione DOP/IGP) può essere utilizzato in etichettatura alle condizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del D.m. 13 agosto 2012, ha posto il quesito in merito ai criteri da seguire per rispettare la prescrizione di cui al predetto disposto, concernente la modalità di indicazione delle indicazioni facoltative libere, che recita “... e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie”.
AI riguardo, tenuto anche conto delle esemplificazioni pratiche fornite da codesta Confederazione, lo scrivente comunica che la prescrizione di etichettatura di cui trattasi “... e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie”, peraltro connessa ad altre condizioni restrittive, è da porre in relazione ai seguenti elementi tecnico-normativi:
- ai principi di cui all’articolo 50, par. I e 2, del Reg. CE n. 607/2009, per i quali le indicazioni obbligatorie devono figurare in uno stesso campo visivo e “... presentate in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall ‘insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.”;
- alle modalità pratiche di etichettatura, che possono comportare per lo stesso recipiente:
a) l’uso di un’unica etichetta, nella quale necessariamente figurano tutte le indicazioni obbligatorie e le indicazioni complementari;
b) l’uso o di due o più etichette, In tal caso è molto frequente l’uso di una cosiddetta “contro etichetta” (nella quale figurano in uno stesso campo visivo le indicazioni obbligatorie e talvolta a margine alcune indicazioni complementari descrittive del prodotto) e l’uso di una etichetta di immagine (nella quale sono in genere riportati i marchi aziendali e i disegni, unitamente alla ripetizione di alcune indicazioni obbligatorie, nonché talvolta la descrizione del prodotto),
In tale situazione di diversificate modalità pratiche di etichettatura, anche per quanto concerne la collocazione delle indicazioni obbligatorie e delle indicazioni facoltative (sia in presenza di una etichetta che di due o più etichette per lo stesso recipiente), emerge la ratio della richiamata prescrizione per il posizionamento in etichettatura delle indicazioni veritiere e facoltative “... e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie”, che è intesa a salvaguardare il citato principio di cui all’articolo 50 del Reg. CE n. 607/2009 relativo alla presentazione in uno stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie ed in maniera “... chiaramente distinguibili dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.”.
Pertanto, può ritenersi valida e conforme alla richiamata normativa nazionale e dell’Unione europea ogni possibile modalità di collocazione delle indicazioni facoltative che le separi nettamente dalle indicazioni obbligatorie, ovvero in maniera da far distinguere chiaramente le stesse indicazioni obbligatorie “... dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.”.
In tal senso, fatte salve le altre limitazioni di cui al citato articolo 14, comma 2, del D.m. 13 agosto 2012 per l’indicazione del termine “rubino”, la netta separazione di cui trattasi può essere utilmente realizzata mediante la collocazione delle indicazioni facoltative in una o più apposite parti dell’etichettatura, anche con sfondo di colore diverso, separata o meno da righe o filetti, purché in ogni caso le stesse indicazioni facoltative non prevalgano per dimensioni e colore dei caratteri, nonché per il colore dello sfondo, sulle indicazioni obbligatorie.