Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 31-12-2014
Numero provvedimento: 93871
Tipo gazzetta: Nessuna

Vini Dop e Igp italiani: indicazione del nome geografico più ampio (regione o provincia) in cui ricade la zona di produzione di un determinato vino Dop o Igp. Chiarimenti per assicurare i corretti usi commerciali, etichettatura e presentazione, in conformità alla specifica normativa dell’Unione europea e nazionale (reg. n. 1308/13, reg. 607/09, D.lgs n.61/10, D.m. 13 agosto 2012).

Al fine di assicurare la massima protezione alle Dop e Igp dei vini e di corrispondere alle esigenze dei produttori e degli Enti ed Organismi preposti alla gestione ed al controllo nel settore vitivinicolo, in conformità alla specifica normativa dell’UE e nazionale richiamata in oggetto, si forniscono di seguito i criteri per consentire ai produttori interessati il corretto uso commerciale e la corretta indicazione in etichettatura e presentazione delle produzioni vitivinicole Dop e Igp del veritiero nome geografico più ampio (Regione o Provincia) in cui ricade la zona di produzione del relativo vino Dop o Igp.

1. Principi fondamentali sanciti dalla normativa dell’UE sulla protezione delle Dop e Igp.

I principi fondamentali della protezione delle Dop e Igp sono sanciti all’articolo 103, par. 2, del reg. n. 1308/13, che recita:

“2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

a)  qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o                    

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o espressioni simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. “.

Tali principi normativi impediscono, sul piano della generalità, l’uso del nome di una denominazione o indicazione geografica protetta per altri prodotti “comparabili” che non abbiano diritto ad utilizzare la medesima denominazione o indicazione geografica.

Ciò, in particolare, anche nel caso in cui il nome geografico/amministrativo di una regione o provincia sia riservato ad una Dop o Igp nel cui ambito sono comprese altre Dop o Igp riferite a zone di produzione di ambito territoriale più ristretto.

Tuttavia, tali principi generali di protezione, che sono finalizzati tra l’altro ad impedire lo sfruttamento della notorietà di una Do o Igp, vanno correlati ad altre disposizioni dell’Unione europea e nazionale in materia di tutela delle Dop e Igp e di etichettatura e presentazione degli stessi vini e, in particolare, alle disposizioni degli specifici disciplinari di produzione.

Di seguito si forniscono pertanto gli elementi per consentire ai produttori interessati il corretto uso in etichettatura delle indicazioni in questione e assicurare la protezione delle Dop e Igp, contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto che sfrutti indebitamente il nome protetto, in conformità ai richiamati principi sanciti dall’art. 103, par. 2, del reg. n. 1308/13.

2.Utilizzo in etichettatura dei nomi geografici più ampi (regioni o province) per vini Dop italiani - Quadro normativo dell’Unione europea e nazionale - Relative condizioni e limitazioni.

2.1. Situazioni in cui i disciplinari consentono l’uso di un nome geografico più ampio, anche se protetto.

La specifica normativa dell’UE in materia di etichettatura e presentazione dei vini, che disciplina in maniera positiva tra le indicazioni facoltative, limitatamente ai vini Dop e Igp, l’indicazione del nome di un’altra unità geografica più grande (ovvero di una Regione o Provincia) della zona di produzione che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica è costituita dall’art. 120, par. 1, letto g) del reg. n. 1308/13 del Consiglio e del Parlamento europeo e dall’art. 67 del preesistente reg. della Commissione n. 607/09.

Su tale base normativa dell’Unione europea (ovvero della preesistente analoga normativa), l’art. 4, comma 6 del D.lgs n. 61/10, prevede, soltanto per le Docg e Doc (ovvero Dop), che il nome delle stesse possa essere preceduto da un nome geografico più ampio, purché sia espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione.

Detta possibilità facoltativa di etichettatura, ovviamente anche in caratteri di dimensioni rilevanti o non minimizzati, è subordinata pertanto alle seguenti condizioni:

– deve essere prevista nei disciplinari di produzione delle singole Dop italiane i quali possono stabilire particolari condizioni di etichettatura per la coesistenza in etichettatura della Doc o Docg e dell’unità geografica più ampia;

– il nome geografico più ampio in questione, conformemente ai principi sulla protezione delle Dop e Igp di cui al citato articolo 103, par. 2, del reg. n. 1308/13, non deve essere riservato ad altra Dop o Igp, a meno che l’interprofessione produttiva che rappresenta il patrimonio collettivo di una Dop o Igp riferita al nome di una Regione o Provincia consenta l’uso dello stesso nome geografico (più ampio) per altri vini Dop (che insistono o sono comprese nell’ ambito territoriale più ampio) e purché sia previsto negli specifici disciplinari.

Quali esempi in proposito si citano le fattispecie di talune Dop della regione Sardegna, della regione Siciliana e della provincia autonoma di Bolzano, laddove pur in presenza di Dop portanti il nome della rispettiva regione o provincia (“Sardegna”, “Sicilia” e “Alto Adige”), i relativi disciplinari (ovviamente espressione della volontà della relativa interprofessione produttiva), consentono che altri vini Dop ricadenti nel territorio della regione Sardegna, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano (quali ad esempio “Alghero”, “Cagliari”, “Carignano del Sulcis”, “Contea di Sclafani”, “Eloro”, “Menfi”, “Lago di Caldaro”, ecc.) possano utilizzare in etichettatura il nome geografico più ampio delle rispettive regioni o provincia autonoma (Sardegna, Sicilia, Alto Adige).

2.2. Situazioni in cui i disciplinari non hanno normato l’uso di un nome geografico più ampio.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 2.1, l’uso del nome geografico più ampio (regione o provincia) riservato a vini Dop o Igp, ovvero non riservato a tali denominazioni, ai fini dell’etichettatura e presentazione dei vini Dop e Igp compresi nell’ambito regionale o provinciale, può essere ammesso ai soli fini di chiarire nei confronti del consumatore la collocazione geografica (regionale o provinciale) in cui ricade la zona di produzione delle Dop o Igp (di ambito territoriale/amministrativo inferiore).

Pertanto, pur in presenza della disposizione limitativa generale di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, del D.m. 13 agosto 2012, si ritiene che lo stesso nome geografico più ampio possa essere utilizzato, sia per i vini Dop che per i vini Igp che ricadono nell’ambito territoriale regionale o provinciale di cui trattasi, alle seguenti condizioni, analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 14 del citato D.m. 13 agosto 2012 per le altre indicazioni veritiere:

– sia riportato nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;

– deve figurare in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle indicazioni di cui al trattino precedente, nonché in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la Dop o Igp. “.

Infatti, per la fattispecie considerata, le predette modalità di etichettatura non si pongono in contrasto con i richiamati principi di protezione delle Dop e Igp di cui all’articolo 103, par. 2, del citato reg. n. 1308/13, in quanto l’ambito di etichettatura e la limitazione della dimensione dei caratteri sono tali da evitare il rischio di confusione nei confronti del consumatore in merito all’identità del prodotto, con riguardo all’effettiva Dop o Igp del vino confezionato ed etichettato.

Inoltre, si ritiene che, il nome geografico più ampio di cui trattasi possa essere utilmente indicato in etichettatura e presentazione dei vini Dop e Igp, nell’ambito di disegni o rappresentazioni geografiche intese ad evidenziare la collocazione della zona di produzione del relativo vino Dop o Igp, purché preceduto dall’entità amministrativa (Regione ..... o Provincia di .... ).

3. Utilizzo dei nomi geografici più ampi (regioni o province) per vini Dop e Igp nell’ambito di tutte le modalità di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e di commercializzazione in relazione alla protezione delle Dop e Igp.

Le indicazioni e le limitazioni di cui al punto 2 in materia di etichettatura e presentazione dei vini sono da estendere a tutte le modalità di fornitura di informazioni sugli alimenti previste dal reg. n. 1169/11, che integra le specifiche disposizioni previste dal citato reg. n. 1308/13, in particolare per quanto concerne:

– la messa a disposizione delle informazioni al consumatore finale anche mediante gli strumenti della tecnologia moderna (art. 2, par. 2, lett. a, del reg. n. 1169/11);

– le pratiche leali di informazione di cui all’art. 7 del reg. n. 1169/11, che sono applicabili anche alla pubblicità ed al contesto in cui gli alimenti sono esposti.

Pertanto, l’uso dei veritieri “nomi geografici/amministrativi più ampi” nell’ambito della sempre più diversificata possibilità comunicativa a disposizione delle imprese, specie sul web, deve avvenire nel rispetto di condizioni analoghe a quelle illustrate al punto 2, con il fine prioritario di evitare che gli usi commerciali si pongano in contrasto con i richiamati principi sulla protezione delle Dop e Igp di cui al citato articolo 103, par. 2, del reg. n. 1308/13.

Ciò significa che, all’interno di un messaggio comunicativo (per es. descrizione su siti internet o brochure illustrative del territorio, dell’azienda, ecc. ) è ammissibile fornire una mera collocazione geografica del vino Dop o Igp, ai fini descrittivi e con caratteri non prevalenti rispetto alla descrizione stessa, mentre l’enfasi sul nome geografico protetto attraverso nomi in rilievo, colori differenziati o effetti grafici chiaramente evocativi deve essere considerata “sfruttamento” della notorietà o illecito utilizzo di altra denominazione per prodotti che non ne abbiano diritto e, quindi, sanzionabile.

Per fare un esempio di uso corretto di mera collocazione geografica, il produttore di un vino a Do piemontese potrà indicare sul suo sito internet per presentare tale vino, in soli termini descrittivi, la collocazione geografica della sua azienda utilizzando il nome protetto “Piemonte”, ma non potrà enfatizzare il termine “Piemonte” in termini grafici o di evocazione.

Gli organismi di controllo dovranno quindi verificare che l’utilizzo del termine protetto avvenga senza che il messaggio promozionale enfatizzi il termine protetto, accertando così il mero carattere descrittivo dell’uso del termine stesso.

4. Etichettatura e presentazione dei vini senza Dop e Igp.

Così come rappresentato ai precedenti punti, è opportuno puntualizzare che la richiamata vigente normativa dell’Unione europea e nazionale esclude la possibilità di utilizzare i nomi geografici regionali o provinciali di cui trattasi, nonché i nomi geografici/amministrativi di livello inferiore, per l’etichettatura e presentazione delle produzioni vitivinicole senza Dop e Igp.

Tutto ciò fatto salvo che, ai sensi della citata normativa dell’UE e nazionale, tali produzioni devono riportare in etichettatura le sole indicazioni degli Stati membri o dei Paesi terzi (previste dall’articolo 55 del reg. n. 607/09) per l’indicazione della provenienza, nonché (ai sensi dell’articolo 56 del predetto regolamento e dell’art. 4 del D.m. 13 agosto 2012) del Comune e dello Stato membro o del Paese terzo, ai fini dell’indicazione dell’indirizzo dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore, dell’importatore ovvero del partecipante al circuito commerciale, sia, se del caso, del luogo d’imbottigliamento, alle condizioni previste dalla stessa normativa, che tra l’altro comporta la minimizzazione dei caratteri o l’uso di un codice qualora l’indirizzo (ovvero il nome di uno dei predetti soggetti) contenga un nome riservato ad una Dop o Igp.