Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 24-12-2013
Numero provvedimento: 18517
Tipo gazzetta: Nessuna

Articolo 6, comma 3-bis, della legge n. 82/06 – Produzione di birra in uno stabilimento enologico.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale è stato chiesto di conoscere se, ai sensi della disposizione richiamata in oggetto, sia consentita ad un’impresa agricola la produzione e la detenzione di birra in uno stabilimento enologico, utilizzando materie prime proprie (il 60% dei cereali) ed acquistate (acqua, luppolo, lieviti e spezie ed il restante 40% dei cereali) nonché talune attrezzature già impiegate per la produzione di vino (impianto di refrigerazione, impianto di depurazione delle acque reflue e linea d’imbottigliamento).

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

La norma in commento consente all’impresa agricola «...che produce mosti e vini...» di detenere le sostanze elencate all’articolo 6, comma 1, della legge n. 82/06, a talune condizioni.

Si chiarisce che, per impresa agricola, deve intendersi l’impresa condotta dall’imprenditore agricolo, cioè dal soggetto definito dall’articolo 2135 del codice civile.

Pertanto, nell’impresa agricola sono consentite le attività connesse, tra le quali, per il caso in esame, quelle «...dirette alla ... trasformazione, commercializzazione ... che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo...».

In tal senso, si è dell’avviso che l’espressione contenuta nella norma indicata in oggetto «...se ottenuti esclusivamente dall’attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall’impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. ...» debba essere intesa, sempre con riferimento al caso in esame, nel senso che è consentita l’attività di produzione e detenzione della birra purché la stessa possa essere considerata un’attività connessa con quella, peraltro sussistente, di coltivazione dei cereali da parte di codesta società.

A tal fine, anche tenuto conto che la produzione di birra è ricompresa tra quelle elencate nell’allegato al D.m. del 17 giugno 2011 del ministero dell’Economia e delle finanze nonché dei chiarimenti forniti, in merito al concetto di «prevalenza», dalle circolari dell’agenzia delle entrate n. 44 del 14 maggio 2002 e n. 44/E del 15 novembre 2004, si è dell’avviso che sia necessario e sufficiente che i predetti cereali ottenuti dalla coltivazione in proprio siano effettivamente avviati alla trasformazione in misura quantitativamente prevalente rispetto ai corrispondenti cereali acquistati da terzi.

In definitiva, rispettando la condizione appena enunciata, codesta società potrà avviare la produzione di birra la quale, quindi, potrà essere detenuta, in deroga al divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della legge n. 82/06, nei locali di codesta impresa anche annessi o intercomunicanti a quelli ove sono detenuti mosti e vini: in proposito, tuttavia, si ritiene opportuno specificare che sono fatti salvi gli adempimenti derivanti dall’applicazione delle norme in materia igienico-sanitaria e fiscale.