Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 12-06-2014
Numero provvedimento: 9220
Tipo gazzetta: Nessuna

Elaborazione di “vini spumanti di qualità” spumantizzati presso terzi. Richiesta di parere.

 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 6691 del 30 maggio u.s. dell’Ufficio d’area di Ancona concernente l’oggetto.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Per quanto concerne il processo di elaborazione, si è dell’avviso che, alla luce della definizione di “produttore”, contenuta nell’art. 56, paragrafo 1, lettera c), del reg. n. 607/09 nonché del combinato disposto di cui all’allegato II, parte B, punto 3, e parte C, punto 6, del reg. n. 606/09, non sussistano motivi ostativi a che lo stesso, con particolare riferimento all’invecchiamento, possa essere ultimato presso l’azienda del committente della spumantizzazione in conto lavorazione, ancorché sia stato iniziato presso quella del contoterzista.

Per quanto riguarda la documentazione idonea a stabilire con certezza che sia stata rispettata la durata del processo di elaborazione dei vini in oggetto, prevista dal citato allegato II, parte B, punto 3, e parte C, punto 6, del reg. n. 606/09, si ritiene conforme alla prescrizione contenuta nell’allegato VI, parte B, punto 1.1 del reg. n. 436/09, riportare un’apposita annotazione sui documenti di accompagnamento che scortano il rientro dei citati vini nell’azienda del produttore-committente, con la quale precisare la data di inizio della fermentazione.