Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 05-06-2014
Numero provvedimento: 44495
Tipo gazzetta: Nessuna

Difformità etichette “Bolgheri +” - Illegittimità dei simboli grafici riportati in etichetta.

 

Si fa riferimento all’istanza sopra indicata relativa all’argomento in oggetto, che si rimette in copia all’ICQRF, con la quale codesto Studio legale ha diffidato la ditta “Bolgheri Più” ad utilizzare in etichettatura e presentazione dei vini Dop “Bolgheri” il simbolo “+”, peraltro associato al nome geografico della denominazione.

Al riguardo, nel concordare con le motivazioni sostenute da codesto studio legale, si comunica che l’utilizzo in etichettatura del simbolo di cui trattasi, anche non associato al nome della denominazione, risulta altamente laudativo, in quanto fornisce al consumatore l’informazione che il prodotto così etichettato possiede caratteristiche qualitative “più alte” rispetto a quelli analoghi di altri produttori della medesima Dop, ovvero di altre categorie di vini.

Pertanto l’etichettatura di cui trattasi si pone in netto contrasto con le norme nazionali e dell’Unione europea e, in particolare, con le seguenti disposizioni:

1) con l’articolo 7, comma 2, del disciplinare di produzione della Dop “Bolgheri”, che recita:

“Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore”;

2) con l’art. 7, paragrafo 1, lettera c), del reg. n. 1169/11, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori che, per quanto riguarda le pratiche leali d’informazione, recita:

“Articolo 7

Pratiche leali d’informazione

1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:

.......

c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive”;

3) con l’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del reg.  n. 1308/13 che, per quanto riguarda la protezione delle Dop e delle Igp, recita:

 “2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine”.