Controlli campagna vendemmiale 2013-2014 – Mosto concentrato rettificato solido.
Il reg. n. 52/13 del 22 gennaio 2013, nel modificare l’allegato XI-ter del reg. n. 1234/07, ha introdotto la tipologia di mosto concentrato rettificato (MCR) in forma solida (cristallizzata).
L’MCR solido è utilizzabile in enologia alle medesime prescrizioni e condizioni dell’MCR liquido, non essendo previste specifiche disposizioni in tal senso.
Ai sensi dell’articolo 120-bis del reg. n. 1234/07 il mosto concentrato rettificato, sia nella forma liquida che solida, può essere ottenuto esclusivamente da varietà di uve da vino nonché da mosti o mosti concentrati che, a loro volta, sono stati ottenuti esclusivamente da varietà di uve da vino.
L’MCR solido si ottiene mediante la separazione degli zuccheri naturali dell’uva (glucosio e fruttosio), che vengono cristallizzati separatamente e poi miscelati allo stato solido. Pertanto, nel corso del processo produttivo si ottengono, come prodotti intermedi, glucosio e fruttosio cristallizzati.
Da segnalazioni pervenute a questa amministrazione centrale, sembra che siano proposti agli operatori del settore «campioni» dichiarati «mosto concentrato rettificato solido» con diversa composizione zuccherina, in particolare:
– Glucosio 100%; – Fruttosio 100%;
– Glucosio e fruttosio (in rapporto variabile).
Il prodotto costituito da una sola delle componenti zuccherine naturali dell’uva (glucosio o fruttosio), non può essere posto in commercio con la designazione di mosto concentrato rettificato, né può essere impiegato in enologia.
Per quanto sopra, nel corso dei controlli di campagna vendemmiale codesti uffici porranno particolare attenzione al fine di verificare l’effettiva detenzione in cantina di MCR solido, come tale etichettato, e sul suo utilizzo nella vinificazione. Qualora presente, indipendentemente dalla tipologia di zuccheri eventualmente dichiarati in etichetta, si procederà al prelievo di un campione del prodotto nel rispetto delle norme generali previste dal Dpr n. 327/80 (vedasi paragrafi 2.4.4, 2.4.5. e 2.4.6 del manuale «procedure di campionamento»). Ogni aliquota costituente il campione dovrà pesare almeno 100 g e dovrà essere prelevata un’aliquota supplementare da destinare alle analisi isotopiche.
Il protocollo analitico, da effettuare presso i laboratori, sui campioni prelevati dovrà prevedere le deteminazioni di conduttività, HMF, acidità totale, zuccheri per HPLC.
Ad eccezione del laboratorio di catania che effettuerà le analisi isotopiche sui campioni di propria competenza, i laboratori provvederanno ad inviare l’aliquota supplementare prelevata alla fondazione Edmund Mach – istituto agrario di S. Michele all’Adige per le analisi specialistiche.
Qualora nel corso dei controlli si dovesse riscontrare la presenza di MCR solido la cui non conformità appare evidente dallo stesso dispositivo di etichettatura, sarà necessario effettuare le verifiche presso i fornitori del prodotto non regolamentare. Per i fornitori ubicati fuori circoscrizione i controlli saranno attivati tramite questa amministrazione centrale.
La detenzione di MCR solido non conforme alle prescrizioni normative, configura la violazione dell’art. 6 della legge n. 82/06, sanzionata ai sensi dell’art. 35, comma 4, della medesima legge.
Gli uffici territoriali nei quali sono presenti produttori di mosto concentrato rettificato solido dovranno effettuare anche controlli presso detti stabilimenti allo scopo di verificare le materie prime utilizzate (varietà di uva, mosti ecc.), il processo produttivo, i prodotti ottenuti e l’etichettatura dei prodotti finiti, e provvederanno ad acquisire l’elenco degli acquirenti dell’MCR solido per l’effettuazione di eventuali verifiche presso i destinatari del prodotto.
L’attività di controllo svolta dovrà essere inserita nel sistema informativo ICQRF come attività ordinaria, selezionando come prodotto controllato «mosto concentrato rettificato solido».