Parere tecnico/normativo su indicazione Do, Ig o menzioni tradizionali dei vini nell’etichettatura degli aceti di vino.
In riscontro alla nota sopra indicata relativa all’argomento in oggetto, facendo seguito alla nota dell’ICQRF citata in riferimento, e a superamento delle indicazioni fornite con la nota della scrivente n. 11098 del 13 giugno u.s., si forniscono di seguito i dovuti chiarimenti.
Si premette che il dispositivo di cui all’articolo 20, comma 6, del D.lgs n. 61/10 consente sul piano della generalità l’utilizzo nell’etichettatura, presentazione e pubblicità del riferimento di una Dop o Igp (riservata ai vini) in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino Dop o Igp, fatta eccezione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo, per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l’aceto di vino nonché per i vini aromatizzati che già utilizzano la denominazione d’origine o l’indicazione geografica ai sensi della vigente normativa, confermando in tal senso quanto già consentito dall’art. 18, comma 2, lett. c) del Dpr n. 297/97 (disciplina bevande spiritose) e dall’art. 21, della legge n. 82/06 (per gli aceti di vino), nonché dalla specifica normativa relativa alle eccezioni per i vini aromatizzati (Vermouth di Torino e Barolo Chinato).
Pertanto per l’utilizzo delle Dop e Igp dei vini nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti di cui alle citate eccezioni previste dall’art. 1, comma 4, del decreto legislativo non è previsto il rilascio della preventiva autorizzazione alle ditte interessate di cui all’art. 20, comma 6, del D.lgs n. 61/10.
Si precisa altresì che gli aceti balsamici tradizionali di Modena e di Reggio Emilia Dop e l’aceto balsamico di Modena Igp, protetti ai sensi del reg. n. 510/06, non sono da contemplare nella categoria «aceti di vino», bensì nella categoria «aceti diversi dagli aceti di vino».
Tanto premesso, si concorda con codesto comando in merito all’esigenza di assicurare nell’etichettatura dei prodotti «composti o derivati da vino» un corretto uso delle menzioni comunitarie (Dop o Igp) o delle corrispondenti menzioni tradizionali nazionali (Docg, Doc e Igt) connesse al nome geografico delle relative denominazioni riservati ai vini.
A tal fine è da ritenere valido quanto indicato nelle linee guida diramate nel dicembre 2010 dalla Commissione UE, sul piano della generalità per tutti i prodotti dell’agroalimentare, intese ad evitare la percezione nei consumatori che i prodotti in questione beneficiano della Dop o Igp.
Pertano, per la fattispecie considerata, ad esempio, non può ritenersi conforme alla normativa di riferimento un’etichetta riportante la dicitura «Aceto di vino - Chianti Docg» o «Aceto di vino - Chianti Dop», ma sono da ritenersi conformi le seguenti diciture «Aceto di vino - da Chianti» o «Aceto di vino - da Chianti Docg» o «Aceto di vino - da Chianti Dop».