Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 03-11-2011
Numero provvedimento: 15278
Tipo gazzetta: Nessuna

Controlli sui vini ad Indicazione geografica protetta. Istruzioni operative per la campagna vitivinicola 2011/2012.

Si fa seguito alla nota n. 10529 del 28 luglio 2011, con la quale sono state fornite le istruzioni operative inerenti i controlli in oggetto e, in particolare, a quanto esposto al punto n. 1, in ordine alle modalità di rivendicazione delle produzioni Igt.

AI riguardo, alla luce della recente circolare n. 17897 del 20 settembre 2011, con la quale il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità ha fornito le disposizioni da seguire per la rivendicazione delle produzioni a Dop e a Igp per la corrente campagna vendemmiale e della successiva circolare AGEA n. DGU.2011.147 del 30 settembre 2011, relativa alle dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di codesti Uffici periferici in ordine a quanto segue.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 4 del D.m. 16 dicembre 2010, il valore della superficie di origine delle uve raccolte ed eventualmente rivendicate quali produzioni a Do o Ig a cui i conduttori devono fare riferimento è solo quello presente nello Schedario viticolo (e cioè il dato di superficie utilizzata a vite presente nel fascicolo aziendale), il quale in esito alle operazioni di trasferimento e allineamento dovrà risultare coerente con il dato misurato sul GIS AGEA (art. 21, comma 3, del D.m. 16 dicembre 2010).

Anche per la corrente campagna, tuttavia, stante il protrarsi delle predette attività previste in via transitoria dal capitolo V del citato D.m., il valore presente nel fascicolo aziendale, insieme a tutti quelli relativi alle caratteristiche dei vigneti e, in particolare, l’idoneità a produrre i vini a Do e Ig, può essere modificato dagli aventi causa, attivando le opportune procedure di verifica presso le competenti Autorità locali (punto n. 8 della circolare AGEA).

In tal senso, il punto n. 4) della circolare AGEA ha chiarito che «... per la presente campagna, l’idoneità alle produzioni Do (cioè anche quelle a Ig per effetto dell’art. 1, comma 2, del D.m. 16 dicembre 2010), ai sensi dell’art. 16 del D.m. 16 dicembre 2010, può essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione vitivinicola. Tale modalità dichiarativa consente anche alle aziende, che non hanno ancora avuto modo di ottenere il riconoscimento d’idoneità per i propri vigneti, di presentare la rivendicazione e di avviare il processo di verifica e di autorizzazione da parte dei competenti uffici regionali.

È il caso, ad esempio, anche delle Do o Ig di recente istituzione, avvenuta dopo l’inizio della corrente campagna vitivinicola, ovvero che saranno istituite entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione unica per la vendemmia, la produzione vitivinicola e la rivendicazione delle produzioni Do e Ig.

In proposito, si rammenta che la predetta dichiarazione unica quest’anno dovrà essere presentata da tutti i conduttori interessati esclusivamente ai sensi dell’art. 17 del D.m. già richiamato salve le modalità indicate nella citata circolare dell’AGEA.

Si evidenzia, inoltre, che fino all’entrata in funzione degli applicativi informatici predisposti da AGEA, le rivendicazioni delle produzioni Do e Ig per i vini novelli e per i vini comunque commercializzati prima del termine della presentazione della dichiarazione unica dovranno essere effettuate conformemente a quanto indicato al punto n. 7 della citata circolare dell’AGEA, utilizzando l’apposito modello ad essa allegato.

Ciò premesso, ai fini dei controlli da effettuare in ottemperanza alle disposizioni del D.m. 31 luglio 2009 e, in particolare, quelli documentali concernenti le superfici di origine delle uve destinate a produrre vini a Ig, onde garantire il rispetto della resa uva/ettaro, si fa presente che il valore della superficie da prendere in considerazione per la rivendicazione delle produzioni a Ig è il dato GIS AGEA.

Pertanto, con riferimento agli eventuali casi di discordanze o di disallineamento fuori tolleranza che possono evidenziarsi anche in esito delle procedure attivate a seguito di quanto sopra illustrato, si ribadiscono e, mutatis mutandis, si intendono qui integralmente richiamate anche per le produzioni a Ig, le disposizioni già impartite con la nota prot. n. 9926 del 18 luglio 2011 in ordine al trattamento degli analoghi casi concernenti le produzioni a Do. In particolare, codesti Uffici periferici dovranno attivarsi al fine di acquisire presso le competenti Autorità regionali/provinciali gli esiti delle operazioni di riallineamento/trasferimento di cui all’art. 21 del richiamato D.m. nonché degli eventuali procedimenti attivati su richiesta del conduttore interessato al fine di adeguare nello schedario viticolo le superfici e i requisititi dei vigneti (art. 22, comma 3, del D.lgs. n. 61/10 - art. 22, comma 6, del D.m. 16 dicembre 2010).