Bevande ottenute dall’estrazione dell’alcol dal vino.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta di codesta Società, produttrice di vino, con la quale è stato chiesto di conoscere se, in vista della futura produzione di una bevanda ottenuta sottoponendo il vino all’estrazione dell’alcol, anche mediante l’utilizzo dell’anidride carbonica supercritica, sia possibile:
a) utilizzare, neIl’etichettatura, la denominazione di vendita «bevanda analcolica ottenuta dalla dealcolizzazione del vino», già utilizzata, secondo quanto riportato da codesta Società, in Francia, Germania e Spagna;
b) portare il vino, presso aziende con sede in Francia, Germania o Spagna, per far effettuare l’estrazione dell’alcol in conto lavorazione;
c) effettuare l’estrazione dell’alcol dal vino nello stesso stabilimento ove si effettua la produzione di vino.
Al riguardo, si fa presente quanto segue:
a) la denominazione di vendita «bevanda analcolica ottenuta dalla dealcolizzazione del vino» è in contrasto con l’art. 13 della L. n. 82/06, che prevede il divieto di porre in vendita bevande che comunque richiamino la vite, il mosto, l’uva o il vino, (salvo quelle ivi espressamente elencate), anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs n. 109/92;
b) la circolazione intracomunitaria del vino è consentita purché effettuata adempiendo alle formalità esistenti in materia di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e, in particolare, con l’emissione del documento amministrativo elettronico (art. 6, comma 5, del D.lgs n. 504/95, così come modificato dal D.lgs n. 48/10); per quanto riguarda, invece, le operazioni di estrazione dell’alcol e la circolazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’alcol, devono essere rispettate le disposizioni delle competenti autorità francesi, tedesche o spagnole, fatto salvo che, in ogni caso, deve ritenersi vietata l’introduzione di tale prodotto in una cantina con sede in Italia, per i motivi esposti al punto c);
c) la detenzione in una cantina di bevande diverse dal mosto e dal vino nonché delle miscele idroalcoliche ottenute in esito alle operazione di estrazione dell’alcol dal vino configura la violazione dei divieti previsti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere a), c) ed e) della legge n. 82/06; in tal senso si è dell’avviso che tali operazioni debbano essere necessariamente effettuate in uno stabilimento diverso da una cantina, a ciò appositamente destinato e da dove non si estraggano mosti o vini.