D.m. 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la campagna vendemmiale 2011/2012.
Al fine di corrispondere alle richieste pervenute da talune Regioni ed Organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo, intese a superare talune criticità connesse all’ entrata in applicazione del decreto in oggetto, tenuto conto delle determinazioni emerse nelle riunioni dell’apposito gruppo di lavoro Regioni - Ministero - Agea, tenutesi presso questo Ministero, su espressa richiesta emersa in sede di riunione del 21 luglio u.s. del Comitato Tecnico Agricoltura della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, si forniscono di seguito le opportune disposizioni per la rivendicazione delle produzioni provenienti dalla corrente campagna vendemmiale 2011/2012.
Al riguardo, considerato che:
– ai fini dell’integrazione e dell’allineamento dello schedario viticolo di cui all’articolo 21 del D.m. 16 dicembre 2010, in alcune regioni sono tuttora in corso le operazioni di allineamento delle informazioni inerenti le attitudini delle singole unità vitate o delle unità vitate estese a produrre vini a Dop e IGP, provenienti dai preesistenti albi dei vigneti a Do ed elenchi delle vigne a Igt delle regioni;
– in alcune regioni è ancora in corso di predisposizione il piano operativo di cui all’articolo 22, comma 2, del citato D.m. 16 dicembre 2010;
– nelle regioni dove è avvenuto il trasferimento dei citati dati i conduttori non sono ancora a conoscenza delle posizioni risultanti in anomalia;
– in molte regioni è già iniziata la vendemmia 2011 e le uve sono state prese in carico sui registri di cantina come atte a divenire Dop o IGP, senza che il produttore abbia potuto preventivamente verificare le idoneità dei propri vigneti alla rivendicazione in relazione agli elementi del nuovo schedario viticolo;
– talune produzioni, anche per esigenze commerciali, dovranno essere rivendicate sin dalle settimane successive alla raccolte delle uve, anche se, per i motivi sopra richiamati, non è ancora disponibile per i produttori interessati l’applicativo informatico attraverso il quale predisporre la nuova dichiarazione unificata e, pertanto per i produttori stessi delle richiamate regioni non risulterebbe possibile effettuare la rivendicazione delle produzioni Dop e IGP provenienti dalla prossima campagna vendemmiale 2011/2012 in conformità alle disposizioni del D.m. 16 dicembre 2010;
tenuto conto delle operatività poste in essere da questo ministero, Agea e le singole regioni, al fine di consentire l’avvio e/o il completamento delle operazioni di allineamento nel minor tempo possibile ed evitare gli eventuali disagi all’intera filiera produttiva vitivinicola, questo ministero comunica che, nelle richiamate regioni, per la rivendicazione delle produzioni vitivinicole della campagna vendemmiale 2011/2012, sono da seguire le seguenti disposizioni:
– posto che il valore di superficie preso a riferimento quale superficie di origine delle uve raccolte e delle produzioni rivendicate è quello della superficie misurata sul GIS Agea, così come risulta dal fascicolo aziendale, i conduttori possono fare riferimento, in tutto o in parte, a superfici diverse, fermo restando, in questo caso, la necessità di attivare mediante apposita funzionalità informatica la procedura di verifica della discordanza secondo le procedure in uso presso gli organismi oagatori competenti per territorio (back-office, istanza di riesame, convocazioni, etc.). Altresì, i conduttori hanno la possibilità di completare o modificare le caratteristiche tecniche dei vigneti presenti nello schedario per le informazioni che attengono alle rivendicazioni delle produzioni a Do e Igt.
– al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini che devono essere commercializzati antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione unica di vendemmia e di produzione vino (16 gennaio 2012), i produttori dovranno presentare al CAA di competenza ed al competente organismo di controllo autorizzato una dichiarazione preventiva ai sensi dell’art. 18, comma 4, del D.m. 16 dicembre 2010, contenente tutte le informazioni necessarie alla successiva rivendicazione.
– tale dichiarazione preventiva dovrà essere inserita nel sistema informativo SIAN all’atto della compilazione della dichiarazione unica di vendemmia e produzione vino 2011/2012 che Agea renderà disponibile nei tempi più brevi e comunque non oltre il 31 ottobre 2011;
– limitatamente ai vini Igt la Dichiarazione Preventiva di cui ai punti precedenti dovrà essere presentata esclusivamente al CAA di competenza;
– qualora a seguito della conclusione delle operazioni di allineamento le Regioni dovessero riscontare incongruenze tra i dati come sopra dichiarati dai produttori e i dati inseriti nello schedario viti colo, in conformità al disposto di cui all’art. 22 comma 3 del D.lgs n. 61/10, si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 22 comma 6 del D.m. 16 dicembre 2010;
– anche al fine di evitare negative ripercussioni sulla filiera produttiva dei vini a Dop o IGP, per le fattispecie di cui ai paragrafi precedenti si applicherà la procedura di cui alle circolari Mipaaf - ICQRF n. 1403 del 3 novembre 2010, n. 10556 del 5 maggio 2011 e n. 19061 del 5 agosto 2011;
– fermo restando la possibilità di utilizzare i dati provenienti dall’attività di controllo delle strutture autorizzate per le specifiche Dop, come previsto nelle citate note deIl’ICQRF, le Regioni potranno avvalersi dell’attività dei CAA per lo svolgimento delle attività connesse all’allineamento dei dati e per la gestione del nuovo schedario viticolo sulla base di specifiche convenzioni.
Inoltre, analogamente a quanto disposto con la circolare n. 11960 del 30 luglio 2010 per la corrispondente vendemmia, le Regioni e Province autonome ed i produttori interessati potranno avvalersi delle disposizioni della presente circolare anche al fine di consentire, per la corrente campagna vendemmiale 2011/2012, la rivendicazione delle produzioni Dop e IGP, ottenute in conformità ai relativi disciplinari di produzione che saranno approvati o modificati con un congruo anticipo rispetto al termine (15 gennaio 2012) previsto per la presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione.
Tenuto altresì conto deIl’esigenza di non penalizzare i produttori che intendono percepire di un beneficio previsto dal Piano nazionale di sostegno di cui al reg. n. 1234/07, per motivi non dovuti alla loro responsabilità, le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 22 del citato D.m. 16 dicembre 2010 non si applicano per la campagna vendemmiale 2011/2012.
Infine, come richiamato in premessa, le disposizioni di cui alla presente circolare non sono vincolanti nelle regioni in cui il competente organismo pagatore, d’intesa con Agea coordinamento, ha già provveduto ad adeguare i sistemi informativi ai fini della rivendicazione produttiva in questione.
Le organizzazioni, gli enti ed organismi in indirizzo sono invitati a dare una puntuale applicazione delle indicazioni contenute nella presente lettera circolare.