Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 08-09-2011
Numero provvedimento: 12305
Tipo gazzetta: Nessuna

Richiesta chiarimenti per l’importazione di uve fresche da vino dalla Bulgaria da destinare alla vinificazione.

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto di codesta Società, datata 20 agosto 2011, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla compilazione sia del documento di accompagnamento del trasporto del mosto di uve ottenuto dalle uve citate in oggetto, appartenenti alla varietà di vite «Muscat OttoneI», sia dei registri di vinificazione e commercializzazione, in particolare per quanto riguarda l’indicazione della citata varietà di vite.

AI riguardo, premesso che si dà per inteso che il nome della varietà di vite sopra citata sia già indicato sul documento che scorta il trasporto delle uve in Italia, in conformità delle disposizioni vigenti in Bulgaria e sotto il controllo delle competenti Autorità locali (con particolare riferimento alla non applicabilità dei divieti relativi all’utilizzo del predetto nome di cui agli artt. 118-undecies, paragrafo 3, e 118-septvicies, paragrafo 2, lettera b, del Reg. n. 1234/07), si fa presente quanto segue.

Si chiarisce, preliminarmente, che il documento di accompagnamento che scorta il trasporto dei mosti di uve allo stato sfuso sul territorio nazionale, ottenuti dalla trasformazione delle uve in questione, deve identificarsi nel documento Mod. «IT», preventivamente timbrato e successivamente convalidato (art. 24, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a), art. 28 e All. VI e VII del Reg. n. 436/09 e art. 2, commi 1 e 3, art. 3, comma 1, art. 4, commi 1, 2 e 3, art. 5 e art. 6, del D.m. n. 768/94).

In particolare, per quanto riguarda la designazione del prodotto, lo stesso documento deve essere compilato conformemente a quanto disposto dal regolamento Reg n. 436/09 (Allegato VI, Sez. B, punto 1 e C, nonché AlI. VII, casella n. 8) e, quindi, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie (Reg. n. 1234/07 - parte II, titolo II, capo I, sezione I-ter e Reg. n. 607/09) e nazionali vigenti (D.m. 23 dicembre 2009).

Pertanto, nella citata casella n. 8 del documento in questione deve essere indicato, ai fini della corretta designazione del prodotto, il tipo di prodotto, utilizzando una dicitura conforme alle norme comunitarie che lo descriva nella maniera più precisa, specificandone, quindi, la natura e la provenienza: a tal fine, nel caso si intenda indicare la varietà di vite, si potrà riportare, ad esempio, la menzione «mosto di uve ottenuto in Italia da uve raccolte in Bulgaria della varietà Muscat ottonel (ovvero Moscato ottonel) atto a dare vini senza DOP/IGP» (sono ammesse espressioni equivalenti).

Si precisa elle, qualora l’acquirente del prodotto in questione intenda produrre vini senza DOP/IGP con la menzione in etichetta della varietà di vite in questione, la menzione della varietà stessa sul documento di accompagnamento emesso da codesta Società deve considerarsi indispensabile, risultando altrimenti impossibile operare l’obbligatoria certificazione da parte dell’organismo di controllo interessato, in ottemperanza a quanto previsto dal D.m. 19 marzo 2010 e, segnatamente, dall’articolo 5 del D.m. medesimo.

Si evidenzia, inoltre, che la designazione del prodotto sul documento di accompagnamento deve essere completata dalla zona viticola d’origine delle uve, dalle eventuali operazioni effettuate e dall’indice rifrattometrico (o dalla massa volumica), conformemente a quanto previsto dall’AlI. VI, Sez. B., punti n. 1.3. e 1.4. del Reg. n. 436/09.

Per quanto riguarda la tenuta dei registri di vinificazione e commercializzazione, si fa presente che, sempre qualora si intenda utilizzare il nome della varietà di vite, le entrate e le uscite e le operazioni di trasformazione devono essere separatamente annotate facendo riferimento, ad esempio, alle «uve fresche raccolte in Bulgaria della varietà Muscat ottonel (ovvero Moscato ottonel) atte a dare vini senza DOP/IGP» e al «mosto di uve ottenuto in Italia da uve raccolte in Bulgaria della varietà Muscat ottonel (ovvero Moscato ottonel) atto a dare vini senza DOP/IGP», nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III, capo III del citato Reg. n. 436/09.