Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 30-05-2011
Numero provvedimento: 12835
Tipo gazzetta: Nessuna

Gestione delle richieste di fabbisogno dei contrassegni di Stato per i vini Docg e Doc - Chiarimenti e modalità di trasmissione.

Si fa seguito alla precedente comunicazione prot. 11765 del 18 maggio 2011 relativa alla gestione delle richieste di fabbisogno di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2011 (G.u. n. 106 del 9 maggio u.s.) concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a DOCG e DOC.

In tal senso, sentito l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), si rappresentano taluni aspetti, di seguito puntualizzati, al fine di agevolare la trasmissione delle richieste di fabbisogno dei contrassegni di Stato dei vini DOCG e DOC nonché l’eventuale correzione delle richieste già inoltrate allo scrivente.

a) le richieste di fabbisogno dovranno pervenire a questo Ufficio nonché al MEF e alI’IPZS redatte utilizzando il modello allegato 3 del citato decreto ministeriale. Tale richiesta dovrà essere compilata per singola DO ed eventualmente per singolo elemento di personalizzazione, anche nel caso di fabbisogno pari a zero. Per quanto riguarda le Camere di Commercio, individuate come autorità pubbliche designate per denominazioni la cui competenza territoriale è sovrapposta, si precisa che la suddetta richiesta dovrà essere presentata in maniera congiunta dalle Camere interessate;

b) le richieste dovranno tenere in considerazione i quantitativi minimi citati all’articolo 5, comma 12, dello stesso decre-to ovvero 20.000 fascette nel formato carta colla e 4.000 pezzi nel formato autoadesivo; in tal senso, sarà cura di codeste strutture provvedere alla trasmissione, od all’eventuale correzione se già inoltrate, delle richieste indicando come indicazione minima esclusivamente un multiplo di tale quantitativo, secondo quanto prescritto dalla citata disposizione normativa;

c) come da indicazioni fornite dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, le medesime richieste non dovranno contemplare le modalità finora opzionali relative al verso di avvolgimento ed alla posizione di stampa; si precisa, pertanto, che le richieste trasmesse da codeste strutture di controllo riportanti tali indicazioni verranno comunque inoltrate al Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli adempimenti previsti all’art. 5 del citato decreto ministeriale, rimettendo l’eventuale decisione in merito all’IPZS;

d) in merito all’eventuale personalizzazione del contrassegno di Stato di cui all’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, I’IPZS ha precisato che si potrà prevedere esclusivamente l’indicazione della denominazione o della denominazione e del logo, qualora previsto dal relativo disciplinare di produzione, ed anche della dimensione di cui all’allegato 2, lett. c), per la sola tipologia autoadesiva.

Si precisa, in ogni caso, che è cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stabilire il differenziale di costo aggiuntivo per le diverse personalizzazioni e, in particolare, codeste strutture potranno, a tal fine, rivolgersi all’Ufficio supporto vendite dell’Istituto.

Si ribadisce, in ultimo, la necessità di dover trasmettere le richieste di fabbisogno entro e non oltre il 15 giugno p.v., pena l’applicabilità della previsione sanzionatoria a carico di codeste strutture di cui all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2011.