Dealcolizzazione del vino.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta di codesta società, di pari oggetto, trasmessa a questo ispettorato centrale dal dipendente ufficio periferico di Roma con nota 16988 del 10 novembre u.s., con la quale è stato chiesto di conoscere se sia necessario:
a) effettuare la dealcolizzazione di vini con o senza DOP, per ottenere bevande con alcol inferiore a 1,2% vol ovvero anche bevande alcoliche ottenute sottraendo ai vini alcol in misura superiore a 2% vol, in uno stabilimento non vitivinicolo, ovvero, se sia possibile effettuare l’operazione stessa in una cantina;
b) il rilascio di un’autorizzazione per la detenzione delle miscele idroalcoliche che residuano dai processi di dealcolizzazione, considerato che esse potrebbero rientrare fra i prodotti di cui all’art. 7 della legge n. 82/06;
c) il rilascio dell’autorizzazione di cui alla lettera b) anche qualora le predette miscele idroalcoliche siano convogliate direttamente allo scarico fognario del depuratore consortile;
d) interessare il locale ufficio dell’agenzia delle dogane per l’aspetto relativo all’imposta di fabbricazione, nel caso di ottenimento e cessione a terzi delle predette miscele idroalcoliche.
Al riguardo, per quanto di competenza, di fa presente quanto segue:
a) la detenzione in una cantina di bevande diverse dal mosto e dal vino nonché delle miscele idroalcoliche ottenute in esito alle operazioni di dealcolizzazione parziale (o totale) dei vini configura la violazione dei divieti previsti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere a), c) ed e) della legge n. 82/06; in tal senso si è dell’avviso che tali operazioni debbano essere necessariamente effettuare in uno stabilimento diverso da una cantina, a ciò appositamente destinato e da dove non si estraggano mosti o vini;
b) non è previsto il rilascio di una autorizzazione per la detenzione dei prodotti in questione; si ribadisce che, come rappresentato al punto a), sia le bevande che le miscele idroalcoliche ottenute in esito alle operazioni di dealcolizzazione sono prodotti atti alla sofisticazione dei vini e, pertanto, va esclusa l’applicabilità dell’art. 7 della legge n. 82/06; c) si rimanda al punto b);
d) si ritiene che sia comunque necessario interessare il competente ufficio dell’agenzia delle dogane al quale occorrerà rivolgersi per gli aspetti di competenza.