Scritture e documenti vitivinicoli obbligatori per punti vendita al dettaglio.
Si fa riferimento alla nota sopra emarginata di codesto Ufficio, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto.
Al riguardo, nel ribadire quanto già rappresentato da questa Amministrazione centrale con la nota prot. n. 31487 dell’11 luglio 2005, si fa presente che qualora il quantitativo di vino sfuso detenuto presso un punto vendita al minuto sia superiore al limite stabilito dall’art. 1 del D.m 768/94, in coerenza con quanto definito all’art. 2, lettera d) del Reg. n. 884/01, corre l’obbligo dell’istituzione del registro di carico e scarico.
Si conviene altresì con quanto rappresentato nella indicata nota che non è fatto obbligo alla ditta, presso ciascun punto vendita, di dotarsi di un registro di imbottigliamento, qualora sia l’acquirente stesso a fornire direttamente il recipiente. Per quanto concerne, infine, la richiesta di chiarimenti circa l’emissione dei documenti di accompagnamento per il trasporto dei vini, alla luce delle disposizioni del regolamento 884/01 e del D.m. 768/94, si conviene con quanto espresso in merito da codesto Ufficio circa le esenzioni alla emissione nel caso di trasporti di quantitativi di litri 30 di vini, o comunque confezionati, e di litri 100 per vini confezionati in contenitori pari o inferiori a 5 litri, etichettati e con sistema di chiusura riconosciuto a perdere.