Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Pratiche enologiche
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 02-05-2013
Numero provvedimento: 6424
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Richiesta chiarimenti sull’applicazione della normativa nazionale e comunitaria sulle pratiche enologiche.

Con riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto, si fa presente quanto segue.

1)            Reg. n. 606/09, allegato II, durata del processo di presa di spuma.

                (omissis)

2)            Reg. 606/09, allegato II, arricchimento speciale della cuvée ed acidificazione della stessa.

a)            per quanto riguarda l’acidificazione di una partita (cuvée) nel caso che uno o più componenti della stessa siano già stati arricchiti, si ritiene di poter confermare l’interpretazione di codesta Associazione: in proposito, si precisa che tale indirizzo è già stato più volte diffuso con le successive circolari di questo Ispettorato concernenti i controlli vendemmiali (si vedano, ad esempio, i paragrafi sull’acidificazione e disacidificazione delle circolari relative alle campagne vendemmiali 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99);

b)        per quanto riguarda l’acidificazione e l’arricchimento di una partita (cuvée), si ritiene di poter confermare l’interpretazione di codesta Associazione: in proposito, si è dell’avviso che l’esclusione dell’ arricchimento e dell’acidificazione di uno stesso prodotto contenuta nell’Allegato XV bis, sezione C, paragrafo 7, del Reg. n. 1234/07, non trova applicazione nel caso della cuvée, per la quale valgono le più specifiche disposizioni stabilite dall’Allegato II del Reg. n. 606/09 (infatti, l’art. 120 sexies, paragrafo 1, del Reg. n. 1234/07 fa salve le pratiche enologiche relative all’arricchimento, all’acidificazione e alla disacidificazione previste nell’allegato XV bis per i prodotti specifici in esso contemplati, cioè per le uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, i vini nuovi in fermentazione ed i vini; ad ulteriore supporto, si fa rilevare che, diversamente, non sarebbe spiegabile la ripetizione della medesima limitazione relativa all’esclusione dell’acidificazione e della disacidificazione di uno stesso prodotto contenuta sia nel precitato paragrafo 7 della sezione C che nel paragrafo 8 della sezione A dell’Allegato II del Reg. n. 606/09);

c)            per quanto riguarda l’utilizzo dell’acido citrico nel caso di vini spumanti per i quali non sia stato raggiunto il valore minimo di acidità previsto dalla vigente normativa, si ritiene di non poter confermare il parere di codesta Associazione inteso a considerare come legittimamente ottenuto quell’aumento di acidità derivante dall’utilizzo in parola (pur essendo quest’ultimo operato in conformità con le relative disposizioni). In proposito, si fa presente che, ad avviso dello scrivente, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5 e dell’ Allegato II, Sez. A, paragrafo 8, sezione B, paragrafo 3 e Sez. C, paragrafo 8, del Reg. n. 606/09, è consentita, esclusivamente, oltre alle eventuali acidificazioni o disacidificazioni effettuate sui suoi componenti a norma del regolamento n. 1234/07, l’acidificazione della partita/ cuvée (cioè del prodotto definito dall’ Allegato III, parte III bis, punto n. 12, del Reg. n. 1234/07), effettuata tramite i soli trattamenti previsti alle righe 12, 46 e 48 dell’ Allegato lA del regolamento medesimo, eseguiti in conformità con le specifiche disposizioni per essi stabilite. In tal senso, si precisa che non è consentita l’acidificazione di un vino spumante (anche di quelli IGP o atti alla DOP), seppure ancora in corso di elaborazione.

3) Reg. 144 del 19 febbraio 2013, modifica Reg. 606/09, nuove pratiche enologiche ammesse

 Nelle more di una revisione del D.m. 30 luglio 2003, si ritiene che, mutatis mutandis, debba essere confermato l’avviso già espresso in passato a proposito dell’ applicabilità dell’ Allegato 5 del decreto stesso ai fini dell’impiego delle resine a scambio ionico per effettuare la stabilizzazione tartarica (si vedano le note n. 260 del 14 gennaio 2010 e n. 1083 del 4 febbraio 2010, che si allegano).

In tal senso, si precisa che può essere presentata una dichiarazione periodica (valida per tutte le operazioni da effettuarsi nel periodo che sarà specificato nella dichiarazione); rimane fatto salvo l’adempimento, da parte dell’enologo (o altro tecnico abilitato), relativo al prelievo e alla conservazione dei prodotti da trattare e di quelli già sottoposti a trattamento. La dichiarazione in parola deve considerarsi efficace anche ai fini dell’obbligo previsto ai sensi dell’ Allegato XV bis, sezione D., paragrafo 4, primo periodo, del Reg. n. 1234/07 e dell’art. 13, paragrafo 1, del Reg. n. 606/09, purché contenga i dati richiesti dal precitato art. 13, paragrafo 2.