Quesito su albumina animale.
Si fa riferimento al messaggio di posta elettronica del 3 aprile u.s., con il quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine al chiarificante denominato “albumina animale” ai sensi del D.m. 14 luglio 1998.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Il regolamento n. 606/09 autorizza la chiarificazione dei prodotti vitivinicoli purché sia effettuata con le sostanze elencate alla riga 10 dell’ Allegato 1A.
In proposito occorre evidenziare che tra le sostanze autorizzate non rientra alcun derivato del sangue di qualsiasi specie animale: in effetti, l’unica albumina animale autorizzata è l’ovoalbumina (in proposito, si ritiene opportuno specificare che, fin dal 1997, con il regolamento n. 2087/97, era stato chiarito che per “albumina animale” dovevano intendersi la lattoalbumina e l’ovoalbumina, posto che l’ultimo considerando di tale regolamento rappresentava che occorreva precisare la natura delle albumine consentite per la chiarificazione).
D’altra parte, l’art. 5, paragrafo 1, del Reg. n. 1601/91 prevede che “I trattamenti e le pratiche enologiche autorizzati a norma del Reg. n. 822/87 sono applicabili ai vini e ai mosti che entrano nella composizione dei prodotti di cui alll’articolo 1”: in altre parole, quindi, solo le pratiche ed i trattamenti oggi autorizzati dal citato regolamento n. 606/09 possono essere impiegati anche per i mosti ed i vini che siano trasformati nei prodotti disciplinati dal Reg. n. 1601/91.
Ciò esclude, pertanto, l’utilizzo di derivati del sangue di qualsiasi specie animale per la chiarificazione dei mosti e dei vini, anche di quelli destinati alla trasformazione nei citati prodotti ex Reg. n. 1601/91.
Alla luce di quanto sopra, resta inteso che il trattamento con “albumina animale” previsto dall’articolo, articolo unico, comma 1, punto n. 11), del D.m. 14 luglio 1998, deve oggi ritenersi limitato al solo impiego di ovoalbumina.