Uso del termine “distributore” nella designazione dei vini spumanti.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Confederazione ha posto il quesito in merito alla correttezza dell’uso in etichettatura dei vini spumanti del termine “distributore” o “distribuito da”, in sostituzione del termine “venditore” o “venduto da”.
AI riguardo, si comunica che un tale uso è da ritenere conforme all’art. 56, par. 3, del Reg. n. 607/09, ai sensi del quale è possibile utilizzare “distributore” o “distribuito da”, quale termine equivalente a “venditore” o “venduto da”, a condizione che tale termine equivalente sia rispondente alla definizione di “venditore” (di cui al par. 1 dello stesso art. 56).
Inoltre, il termine “distributore” o “distribuito da”, può figurare da solo nell’etichettatura dei prodotti in questione, in quanto l’Italia non ha deciso di prevedere l’obbligo di indicare il produttore (essendo una tale decisione facoltativa, ai sensi del citato art. 56, par. 3, 2° capoverso, lett. a). Tuttavia, in tale caso, il nome e l’indirizzo del “distributore” non possono essere sostituiti da codici (ciò si deduce dal par. 5 dello stesso art. 56).