Taglio e assemblaggio vini IGP fuori zona.
Ricevo la lettera del 13 febbraio 2013 con la quale chiedeva un’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, del reg. n. 607/09 in combinato disposto con l’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del·reg. n. 1234/07 in merito ai vini a indicazione geografica protetta. In base alle suddette norme si chiede di conoscere gli obblighi degli operatori relativamente ai luoghi in cui devono svolgersi le diverse fasi della vinificazione e se talune operazioni possano essere effettuate al di fuori della zona geografica delimitata dal relativo disciplinare di produzione.
Nell’analisi si sostiene che l’assemblaggio dei diversi vini che costituiscono l’IGP (per l’85% prodotti nella zona geografica e per il 15% ottenuti da uve provenienti da fuori della zona geografica) avvenga dopo la fase di produzione e che, pertanto, in assenza di specifiche disposizioni in merito, l’assemblaggio possa essere effettuato al di fuori della zona delimitata dell’IGP come per l’imbottigliamento dei vini finiti. In particolare, l’analisi è suffragata dalla considerazione che le frazioni di partita del vino finito siano state sottoposte a verifica a norma dell’articolo 25 del reg. n. 607/09 e delle relative norme nazionali applicative, le quali non presentano particolari disposizioni limitative.
Si chiede conferma del fatto che l’assemblaggio dei vini che compongono l’IGP sia un “processo successivo alla produzione” e che possa essere effettuato, preliminarmente al confezionamento, al di fuori della zona delimitata di elaborazione di un vino IGP, sotto il diretto controllo del competente organismo autorizzato.
La informo che questa interpretazione non può essere condivisa dai nostri servizi per i seguenti motivi:
• a norma dell’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del reg. n. 1234/07 del Consiglio, un’indicazione IGP designa un prodotto finale (vino) conforme ai seguenti requisiti: “le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica” e “la sua produzione avviene in detta zona geografica”. Per questo motivo si può produrre un vino IGP con uve provenienti per il 15% da un’area esterna alla zona geografica delimitata dell’IGP, ma la produzione del vino in quanto tale deve avvenire integralmente nella zona geografica designata;
• a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del reg. n. 607/09 del Consiglio, per produzione si intendono “tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell’uva fino al completamento del processo di vinificazione”. Per questo motivo l’elaborazione di un vino IGP deve avvenire integralmente (100% delle uve) nella zona geografica designata; all’occorrenza, al massimo il 15% delle uve può provenire da un’area esterna alla zona delimitata dalI’IGP. Questa analisi lascia impregiudicate le deroghe eventualmente contemplate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettere a) o b), relative alle operazioni di vinificazione in una zona nelle immediate vicinanze o in un’unità amministrativa limitrofa;
• a norma degli articoli 7 e 8 del reg. n. 606/09 del Consiglio e del considerando 8 dello stesso regolamento, il taglio è una pratica enologica intesa come “la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto”. Il testo precisa che si tratta di una pratica corrente e che è necessario precisarne la defInizione e disciplinarne l’uso al fine di evitare abusi e garantire un elevato livello qualitativo dei vini, in particolare dei vini IGP, mediante il relativo disciplinare di produzione. In tal senso è indiscutibile che l’assemblaggio (taglio) sia uno degli elementi intrinseci del processo di elaborazione del vino (produzione).
In conclusione, secondo i servizi della Commissione, le suddette disposizioni della normativa europea devono essere interpretate in modo restrittivo, in considerazione del fatto che l’assemblaggio di diversi vini finiti, finalizzato all’elaborazione di un vino IGP. costituisce parte integrante del processo di elaborazione del vino IGP e che tale operazione deve essere effettuata nella zona delimitata dell’IGP in questione.
Il presente parere è emesso in base agli elementi esposti nella lettera del 13 febbraio u.s., fermo restando che, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in caso di controversia riguardante il diritto dell’Unione è prerogativa della Corte di giustizia europea fornire un’interpretazione definitiva della legge applicabile dell’Unione.