Organo: Consiglio dell'Unione Europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nessuno
Data provvedimento: 22-05-2001
Tipo gazzetta: Nessuna

Che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal reg. n. 1493/99.

Modificato dai regg. n. 2324/03; n. 2079/05.

Articolo 1.

1.  In deroga dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1493/99, possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all’interno della Comunità i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29, e 2204 30 10 ottenuti da uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d’America per i quali, durante le operazioni di lavorazione o di magazzinaggio e conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati Uniti d’America, possano essere state utilizzate una o più pratiche enologiche indicate al punto 1, lettere a) e b), dell’allegato del presente regolamento.

Tale autorizzazione è tuttavia valida, per quanto riguarda il ricorso alle pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell’allegato, soltanto fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino.

2.  Gli Stati membri non possono vietare l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di vini ottenuti da uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d’America, conformemente alle disposizioni vigenti in quel paese, per il fatto che si siano potute utilizzare una o più pratiche enologiche indicate nell’allegato, punto 2, lettere a) e b).

3.  I vini ottenuti dalle uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d’America e sottoposti ad aggiunta di zucchero in soluzione acquosa non possono essere offerti e consegnati per il consumo umano diretto nella Comunità.

 

Articolo 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

ALLEGATO

1.  Pratiche enologiche ammesse

a) senza limitazione di tempo:

–  catalasi derivata da Aspergillus niger,

–  glucosio-ossidasi derivata da Aspergillus niger,

–  solfato ferroso,

–  farina di soia;

b) fino alla data di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma:

–  dimetilpolisilossano,

–  monostearato di poliossietilene-40,

–  monostearato di sorbitano,

–  acido fumarico,

–  scambiatori di ioni (resine),

–  acido lattico,– acido malico.

Regolamento del Consiglio n. 1234/07 del 22 ottobre 2007

Recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Unione Italiana Vini

2.  Pratiche enologiche identiche o comparabili con quelle ammesse nella Comunità a) pratiche enologiche identiche:

–  acacia (gomma arabica),

–  carbone attivo,

–  albumina animale (comprese l’ovoalbumina in polvere o in soluzione),

–  fosfato di ammonio di-basico,

–  acido ascorbico,

–  bentonite (Wyoming),

–  polvere di bentonite in sospensione,

–  anidride carbonica,

–  caseina,

–  acido citrico,

–  aria compressa (aerazione),

–  solfato di rame,

–  terra di infusori,

–  enzimi pectolitici derivati da Aspergillus niger,

–  gelatina alimentare,

–  gelatina allo stato liquido,

–  colla di pesce, ittiocolla,

–  azoto,

–  bitartrato di potassio,

–  caseinato di potassio,

–  bisolfito di potassio,

–  sorbato di potassio,

–  anidride silicica (gel o soluzione colloidale al 30%),

–  acido sorbico,

–  tannino,

–  acido tartarico,

–  carbonato di calcio contenente eventualmente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico,

–  solfato di calcio, per l’elaborazione dei vini liquorosi,

–  polivinilpolipirrolidone (PVPP),

–  ossigeno;

b) pratiche enologiche comparabili:

–  agar agar,

–  carbonato di ammonio,

–  fosfato di ammonio monobasico,

–  granulato di sughero,

–  polvere di latte,

–  segatura e trucioli di quercia non calcinati e non trattati,

–  carbonato di potassio,

–  carrageenani,

–  cellulasi derivata da Aspergillus niger,

–  cellulosa,

–  lieviti autorizzati,

–  complessi ottenuti dalla miscelazione di ferrocianuro di potassio e di solfato di ferro in soluzione acquosa, eventualmente combinati con solfato di rame e carbone attivo.