Dpr 14 agosto 1996 n. 472.Bolla di accompagnamento dei beni viaggianti.
Nella G. u. n. 214 del 12 settembre 1996 è stato pubblicato il Dpr indicato in oggetto, il cui articolo 1 dispone che, con effetto dalla data di entrata in vigore del Dpr medesimo, cessano di avere efficacia le disposizioni riguardanti l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel Dpr 6 ottobre 1978, n. 627, fatta eccezione per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti al regime fiscale delle accise, a imposta di consumo o al regime di vigilanza fiscale, di cui agli articoli 21, 27 e 62 del testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Per quanto attiene al settore di competenza, si fa presente che, in applicazione del suddetto provvedimento, resta, per-tanto, l’obbligo dell’emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti per gli oli minerali, per l’alcol e le bevande alcoliche e per gli oli lubrificanti e per i bitumi di petrolio, indicati rispettivamente negli articoli 21, 27 e 62 del citato testo unico, non solo quando espressamente previsto dalle disposizioni del predetto testo unico o dalle relative disposizioni regolamentari (come, ad esempio, per la circolazione delle profumerie alcoliche e degli aromi condizionati o per la circolazione degli oli minerali non sottoposti ad accisa di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 30, comma 2-e del medesimo testo unico e dell’articolo 11 del Dm 17 maggio 1995, n. 322) ma anche nei casi in cui la circolazione dei prodotti medesimi è stata esonerata dalla scorta del documento specifico delle accise, senza l’esplicita previsione di alcun documento sostitutivo (come avviene, ad esempio, per la circolazione degli oli minerali in partite non superiori ai 1.000 chilogrammi, non destinate ad impianti soggetti a denuncia, o per quella della birra e del vino, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 25, comma 8, e dell’articolo 30, comma 2-f, del testo unico).Restano, ovviamente, in vigore, anche per i prodotti in questione, i casi di esclusione dall’emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti previsti dal sopracitato Dpr n. 627/1978, fra i quali rientra, ad esempio, la circola-zione dei prodotti alcolici contrassegnati.
Si evidenzia, infine, che i prodotti di cui all’articolo 21, comma 5, del testo unico sono soggetti, nei casi previsti, alla scorta del documento di accompagnamento dei beni viaggianti solo quando sono sottoposti allo stesso regime fiscale degli oli minerali equivalenti o a vigilanza fiscale.