Organo: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Categoria: Bevande spiritose
Tipo documento: Telex o telescritto o telefax
Data provvedimento: 11-02-1998
Numero provvedimento: 6690
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Etichettatura dei prodotti alcolici.

Sono stati qui segnalati dubbi circa l’applicazione dell’articolo 31 del testo unico approvato dal D.l.vo 26 ottobre 1995, n. 504, per quanto riguarda l’obbligo di riportare nelle etichette dei prodotti alcolici nazionali sottoposti all’accisa dell’alcol etilico o a quella dei prodotti intermedi gli estremi della licenza fiscale della ditta fabbricante o di chi ha effettuato il condizionamento, anche in relazione al significato del termine «prodotti nazionali» di cui allo stesso articolo.

Al riguardo, tenuto anche conto delle disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, cui fa riferimento il predetto articolo 31 del T.u., si precisa che ai fini dell’obbligo sopra detto, da riferire ovviamente ai casi di distribuzione sul mercato italiano, devono considerarsi nazionali quei produttori per i quali la fabbricazione e il confezionamento o anche soltanto quest’ultimo (esclusa quindi l’applicazione del contrassegno di Stato) siano effettuati in Italia.

Nel caso di fabbricazione e confezionamento in stabilimenti nazionali distinti gli estremi della licenza fiscale da riportare in etichetta possono essere indifferentemente quelli del fabbricante o del confezionatore (questo inteso quale soggetto che ha effettuato fisicamente il riempimento dei contenitori) e ovviamente solo di quest’ultimo per il prodotto preparato all’estero.