Forniture di prodotti in esenzione d’accisa ad ambasciate, consolati, forze armate usa/nato ed altre organizzazioni internazionali.
Regime fiscale
Si fa seguito alla circolare n. 126/D del 9 giugno 1999, di pari oggetto, con la quale sono state date disposizioni in merito alle procedure da seguire per i rifornimenti di prodotti sottoposti ad accisa ad ambasciate, consolati, forze armate e organizzazioni internazionali.
A questo proposito, si ribadisce che tali forniture sono disciplinate dal primo comma dell’art. 17 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, che ha recepito le disposizioni impartite in tal senso dall’art. 23 della direttiva 92/12, integrate, successivamente, dal regolamento 31/96. Tali norme prevedono, tra l’altro, che possano essere inviati prodotti sottoposti ad accisa in esenzione d’imposta alle forze armate Nato o a quelle dell’art. 1 della decisione 90/640, se destinati ai fabbisogni necessari all’uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle loro mense, e che gli stessi prodotti possano essere diretti anche a membri del personale del medesimo organismo purché la fornitura sia autorizzata da un rappresentante dell’organismo presso il quale il destinatario presta servizio.
Di conseguenza, poiché in applicazione delle norme vigenti non possono essere previsti limiti quantitativi prefissati da assegnare in esenzione d’accisa alle forze armate sopra indicate, devono considerarsi inapplicabili la legge 19 marzo 1973, n. 32, e la legge 30 novembre 1955, n. 1335, nelle parti in cui siano in contrasto con i principi introdotti dalle citate disposizioni sopravvenute e, in modo particolare, per ciò che concerne la predisposizione del decreto annuale di contingentamento.
Per quanto riguarda, in generale, le modalità in base alle quali consentire il rifornimento in esenzione fiscale di prodotti sottoposti ad accisa agli organismi indicati nel sopra citato art. 17 del T.u. accise, si ribadisce che sono possibili due distinte procedure:
a) forniture realizzate attraverso spedizioni dirette a depositi o magazzini situati all’interno della struttura gestita dagli organismi predetti oppure destinate, per uso personale, ad un membro dello stesso organismo presso un indirizzo diverso da quello della sede di appartenenza;
b) approvvigionamento effettuato direttamente dal personale autorizzato dell’organismo internazionale presso rivendite nazionali.
I criteri in base ai quali accertare il diritto dell’organismo di ricevere, e in quale quantità, prodotti in esenzione di accisa sia come uso ufficiale sia come uso personale per i propri dipendenti sono quelli segnalati nel paragrafo 1 dell’art. 23 della direttiva 92/12 e ripresi nella circolare n. 126/D.
Per ciò che concerne la procedura sub a), le spedizioni avvengono con la scorta del DAA o del DAS secondo le modalità precisate dalla circolare da ultimo citata.
Per quanto riguarda, invece, la procedura sub b), si fa riferimento ai casi in cui un membro dell’organismo internazionale si rechi presso un distributore o un magazzino all’ingrosso di merci sottoposte ad accisa per l’approvvigionamento personale. L’acquisto dei beni in esenzione d’imposta è subordinato, in tale evenienza, alla consegna al venditore della documentazione attestante il diritto all’agevolazione. Tale documentazione costituisce il titolo giustificativo che consente al fornitore di usufruire del rimborso dell’accisa già assolta.
Procedure
Allo scopo di ottenere i buoni di consegna a favore dei propri dipendenti, e, comunque, per consentire a questi ultimi qualsiasi approvvigionamento per uso personale anche mediante forniture effettuate secondo la procedura sub a), l’organismo interessato deve effettuare le debite comunicazioni alla div.II/SD dello scrivente dipartimento, presentando all’ufficio competente per il visto, anche se intervenuta dispensa, sul certificato di esenzione allegato al regolamento n. 31/96 e alla citata circolare n. 126/D, il riepilogo dei quantitativi di prodotti agevolati assegnato per uso personale a ciascun dipendente. L’autorità nazionale di controllo, il ministero degli Affari esteri o la Dogana secondo quanto indicato da tale ultima circolare, nonché i servizi del medesimo organismo addetti alla verifica della regolarità delle spedizioni, vigileranno affinché siano rispettati i limiti quantitativi individuali comunicati dal medesimo organismo.
I buoni di consegna, indicanti il quantitativo di prodotto esente, dovranno essere completati, a cura del beneficiano, con i dati personali e, qualora si tratti di carburanti o di oli lubrificanti., con quelli concernenti la targa del veicolo.
Poiché, come già sopra detto, le norme vigenti non fanno riferimento ad alcun limite quantitativo per le forniture dirette alle forze armate di un Paese aderente al Trattato Nord Atlantico (forza Nato) o a quelle dell’art. 1 della decisione 90/640, se destinate ai fabbisogni necessari all’uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle loro mense, gli organismi interessati notificheranno alle competenti autorità nazionali di controllo, in precedenza indicate, con le stesse scadenze previste per le comunicazioni riguardanti i prodotti esenti per uso personale, il congruo quantitativo di beni che si prevede.di utilizzare nel trimestre per gli usi ufficiali consentiti.
Per quanto riguarda, infine, l’esatta individuazione dei soggetti legittimati ad usufruire delle agevolazioni fiscali in quanto membri del personale civile delle forze armate Nato, in attesa di conoscere la pronuncia sull’argomento da parte del Consiglio di Stato al quale questo ministero ha fatto ricorso in merito ad una causa concernente la medesima questione, si ribadisce che, per l’espressa previsione contenuta nel già citato art. 23 della direttiva 92/12, secondo la quale possono essere beneficiarie dell’esenzione solo le forze armate di Paesi diversi da quello di sede, il personale che le accompagna non potrà che essere quello proveniente dagli stessi Paesi e, comunque, non di cittadinanza dello Stato nel cui territorio tali forze operano. Pertanto, solo coloro che si trovano nella suddetta condizione sono autorizzati ad approvvigionarsi di prodotti in esenzione d’imposta, a prescindere dal fatto che esso avvenga attraverso forniture loro destinate (anche mediante l’utilizzo di buoni di consegna) o a seguito di acquisti effettuati presso rivendite situate all’interno delle strutture gestite dalle forze predette. L’agevolazione fiscale si deve estendere, invece, in considerazione di quanto previsto espressamente dalle norme, a qualsiasi soggetto, e quindi anche al personale nazionale, per ciò che riguarda i prodotti soggetti ad accisa acquistati in occasione dei pasti consumati presso mense interne. Tali prodotti dovranno, di conseguenza, essere venduti entro limiti congrui ad un consumo immediato e distribuiti già aperti.
Restano ferme, nelle parti ancora attualmente in vigore, le disposizioni relative alle procedure da adottare, ai buoni da utilizzare ed ai controlli da esercitare da parte degli uffici doganali (nota prot. 766/