Organo: ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Accise
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 12-07-2001
Numero provvedimento: 34
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 27 marzo 2001, n. 153. Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcol etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise.

Si segnala che nel Supplemento ordinario n. 95/L alla G.u. n.97 del 27 aprile 2001 è stato pubblicato il D.m. 27 marzo 2001, n.153, concernente il regolamento in oggetto, entrato in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione suddetta, e cioè il 26 giugno 2001.

Tale regolamento viene a sostituire tutta la precedente normativa secondaria vigente nella materia trattata, che deve, pertanto, considerarsi abrogata, in applicazione dell’articolo 67, comma 1, del testo unico delle accise, approvato con d.l. 26 ottobre 1995, n. 504.

Il decreto, oltre a riepilogare la suddetta normativa secondaria, semplificandola ed adeguandola ai nuovi criteri conseguenti all’avvento del regime delle accise, dà veste regolamentare a disposizioni emanate in via amministrativa al momento dell’avvio del suddetto regime, per consentirne l’immediata applicazione.

La presente circolare non introduce, in via generale, disposizioni o adempimenti innovativi rispetto a quelli riportati sul decreto ma intende focalizzare l’attenzione sulle principali novità operative molte delle quali, peraltro, già vigenti ed oggetto a suo tempo di opportune istruzioni di servizio.

Il provvedimento, redatto tenendo presenti i criteri di semplificazione enunciati dall’art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si articola nei cinque Capi di seguito illustrati.

Il Capo I riguarda i controlli sulla fabbricazione, trasformazione e detenzione dell’alcol etilico e delle bevande alcoliche ad accisa sospesa e si suddivide in 4 Sezioni: la prima (articoli da 1 a 4) relativa alle procedure per l’istituzione dei depositi fiscali di alcol e di bevande alcoliche di cui all’art. 28, comma 1, del testo unico delle accise; la seconda (articoli da 5 a 11) relativa all’esercizio dei suddetti depositi, la terza (articoli da 12 a 15) relativa alle modalità di accertamento dei singoli prodotti alcolici e la quarta (articoli da 16 a 18) recante disposizioni in materia di prescrizioni, inventari ed altri tipi di controllo. Sostanzialmente, nel suddetto Capo viene armonizzata la nuova figura del deposito fiscale, creata dal 1 gennaio 1993 in occasione dell’avvio del mercato unico, con le preesistenti figure di fabbrica, opificio di trasformazione o deposito sif, recependo disposizioni già emanate in via amministrativa ed operando, ove del caso, opportune semplificazioni, alla luce dell’esperienza nel frattempo acquisita.

Considerato che il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono attualmente assoggettati ad accisa con aliquota zero, per tali prodotti sono state previste particolari semplificazioni procedurali come si dirà successivamente. In merito alle singole disposizioni della Sezione I, l’art. 1 si riferisce alla richiesta d’istituzione di deposito fiscale, che deve essere prodotta al competente Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) e per la quale vengono previste le consuete modalità già in atto nel settore delle imposte di fabbricazione. Vi è da osservare che, potendo il deposito fiscale essere istituito anche presso depositi doganali, è prevista, in tale evenienza, che la denuncia sia presentata, in copia, anche alla Direzione Circoscrizionale competente per territorio, che ha 30 giorni di tempo dalla data di ricezione per esprimere un eventuale motivato diniego. Inoltre, per l’attivazione dei depositi fiscali diversi dalle fabbriche e dagli opifici di trasformazione, il termine di 90 giorni previsto dal punto 34 dell’area 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle Finanze 19 ottobre 1994, n. 678, è stato ridotto a 60 giorni.

L’art. 2 riguarda la verifica tecnica del deposito fiscale da parte dell’UTF, intesa ad accertare l’esatta corrispondenza della situazione di fatto con quella denunciata ed a controllare che l’assetto dell’impianto sia conforme alle condizioni di sicurezza fiscale previste dal successivo art. 3, impartendo, se del caso, le necessarie prescrizioni; occorre, infatti, tener presente l’importanza di un corretto assetto dell’impianto, ai fini della prevenzione delle frodi.

Il comma 4 dell’articolo, in particolare, detta disposizioni in merito alla determinazione iniziale della cauzione ed alla sua rideterminazione annuale, al fine di eliminare qualsiasi motivo d’incertezza al riguardo.

L’art. 3 riporta, aggiornando, semplificando e sintetizzando, le disposizioni sull’assetto delle distillerie e degli altri impianti dove sono custoditi prodotti alcolici in regime sospensivo previste dal preesistente regolamento per l’applicazione dell’imposta sugli spiriti, approvato con R.d. 25 novembre 1909, n. 762, e quelle relative all’assetto delle fabbriche di birra previste dal decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464 e dal D.m. 11 dicembre 1992, pubblicato nella G.u. n. 296 del 17/12/92, nonchè, per la parte ancora vigente, dal R.d. 19 novembre 1874, n. 2248.

L’art. 4 si riferisce al rilascio della licenza fiscale, chiarendo che, qualora in uno stesso impianto sia possibile l’espletamento di più attività soggette a licenza attinenti al medesimo settore d’imposta, la licenza è unica, come pure il relativo diritto.

Viene, pure, chiarito che il rilascio della licenza abilita all’esercizio dell’impianto per il solo aspetto fiscale, restando a carico esclusivo dell’operatore la responsabilità dell’eventuale mancato possesso di altre autorizzazioni occorrenti per iniziare o continuare l’attività.

Non è, infatti, compito dell’agenzia sostituirsi ad altre Autorità competenti per il controllo degli ulteriori requisiti (quali idoneità antincendio, rispetto di prescrizioni sanitarie od ambientali, possesso di autorizzazioni al commercio) eventualmente richiesti per lo svolgimento dell’attività dell’impianto.

Infine, vengono date disposizioni, aggiornando l’art. 72 del previgente regolamento sugli spiriti, per l’eventualità che, in caso di cessazione dell’attività di fabbricazione o dell’esercizio di deposito fiscale, negli impianti rimangano giacenze di prodotti in regime sospensivo.

Passando ad esaminare la Sezione II, l’art. 5 detta disposizioni comuni a tutti i depositi fiscali di alcol e di bevande alcoliche. In particolare, confermando precedenti direttive impartite, provvisoriamente, in via amministrativa e conformandosi ai criteri seguiti nella maggior parte dei Paesi comunitari, viene responsabilizzato l’operatore, affidandogli la movimentazione delle materie prime e dei semilavorati e la gestione dei prodotti finiti, mentre restano riservati ai funzionari dell’agenzia l’accertamento delle merci importate ed esportate o assoggettate a regimi doganali, nonchè, nei casi previsti dal Capo III, quello della produzione. Al fine di evitare duplicazioni d’interventi, è previsto che, per talune operazioni, la dogana possa avvalersi dei dati rilevati dall’UTF.

Il comma 3, prevede, poi, la presentazione, da parte dell’operatore, di una comunicazione di lavorazione mensile o trimestrale che si differenzia dalla dichiarazione di lavoro di cui alla previgente normativa in quanto non è più richiesto il visto dell’UTF sulla stessa per poter dare inizio alle lavorazioni.

Viene pure ripresa la disposizione di cui all’art. 48 del precitato reg. n. 762/09, che prevede che, nel caso in cui, per dare inizio alla lavorazione, sia necessaria la rimozione di suggelli e, nell’orario indicato dalla comunicazione di lavoro, non sia presente personale dell’UTF o della Guardia di Finanza, il fabbricante possa procedere esso stesso alla loro rimozione, salvo i motivi particolari di cui all’ultima parte del comma.

Al comma 5 viene prevista la possibilità che, per il conseguimento di particolari finalità fiscali determinate dall’agenzia, i prodotti finiti restino custoditi, come in precedenza, in magazzini suggellati dall’UTF, mentre il comma 7, estendendo ed integrando una procedura prevista per la birra dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 464/92 e confermata dall’art. 35, comma 5, del testo unico, stabilisce che l’accisa afferente ai cali superiori a quelli ammissibili, rilevati dal depositario autorizzato e da questi tempestivamente comunicati all’UTF ai sensi del successivo art. 7, comma 1, lettera b), sia corrisposta entro gli stessi termini previsti per il pagamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo.In quest’ultimo caso, per liquidare l’accisa sui cali afferenti i prodotti denaturati, l’aliquota da applicare è quella stabilita per i prodotti della medesima specie, non denaturati, così come previsto dall’art. 47, comma 1, del testo unico.

Il comma 8, infine, richiama i poteri di accesso agli impianti da parte del personale civile e dei militari della Guardia di Finanza derivanti dall’art. 18 del testo unico.

L’art. 6 tratta l’importante questione delle denaturazioni, stabilendo che, in linea di massima, tali operazioni devono essere effettuate sotto il controllo diretto dell’agenzia, che tuttavia può consentire, stabilendone le condizioni, che la presenza dei propri incaricati, nei casi di denaturazione in linea, non sia continua, o che le operazioni medesime possano essere effettuate dagli operatori interessati, sotto la loro responsabilità, come avviene in molti Paesi comunitari.

Anche in questo caso, tuttavia, l’effettuazione di tali operazioni deve essere preventivamente comunicata all’UTF od alla Dogana, ai fini dell’attivazione dei controlli ritenuti opportuni.

L’art. 7 stabilisce gli adempimenti contabili cui è tenuto il depositario autorizzato, distinguendo se trattasi di esercente impianto di fabbricazione, trasformazione o deposito ed apportando, anche in questo caso, semplificazioni alle disposizioni in precedenza impartite in via amministrativa.

In particolare, il comma 1, lettera b), prevede la possibilità, per il depositario autorizzato, di riportare nelle proprie contabilità cali ed eccedenze che abbia rilevato, dandone contestuale comunicazione all’UTF. Non viene, inoltre, più prevista la compilazione degli attuali prospetti giornalieri della produzione, della movimentazione dei prodotti, nonchè del movimento d’imposta e delle relative garanzie, ritenendosi sufficiente l’invio agli UTF dei prospetti quindicinali dettagliatamente indicati al successivo comma 2.

Il comma 4 prevede l’effettuazione annuale, da parte dell’esercente di impianto di fabbricazione, di bilanci di materia ed energetici, al fine di permettere l’acquisizione degli elementi necessari per il controllo indiretto della produzione, e cioè della fase in cui nasce il debito d’imposta.

L’art. 8 prevede, in vigenza dell’aliquota zero di accisa, ulteriori semplificazioni contabili per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; in particolare, non vengono previsti registri di carico e scarico (potendosi utilizzare, per eventuali verifiche, le registrazioni tenute in ottemperanza alle norme sulla tutela agricola e sulla produzione e commercio) e viene stabilito che il prospetto della produzione, di cui all’art. 7, comma 1, venga presentato annualmente anzichè quindicinalmente, come per tutti gli altri prodotti sottoposti ad aliquota d’accisa diversa da zero. Tale prospetto, come risulta dal successivo art. 13, consentirà l’acquisizione diretta, da parte degli UTF, dei dati relativi alla produzione. Vengono, poi, dettate le modalità con le quali i piccoli produttori di vino, definiti dall’art. 37, comma 1, del testo unico, effettuano all’UTF la comunicazione relativa ai trasferimenti intracomunitari, prevista dalla suddetta normativa. L’art. 9 detta disposizioni specifiche per la birra, riprendendo e semplificando quelle di cui ai sopracitati decreti 27 novembre 1992, n. 464 e 11 dicembre 1992.

In particolare, è previsto che le contabilità siano tenute su stampati conformi a modelli non più stabiliti con decreto, ma redatti secondo le istruzioni dell’agenzia; in tal modo sarà più semplice e tempestivo il loro adeguamento alle mutevoli esigenze operative.

In relazione a quanto sopra, si dispone che, per il momento, restino in vigore gli stampati attualmente utilizzati; sarà cura degli UTF e degli operatori od associazioni di categoria interessati far qui pervenire eventuali proposte di modifica.

L’art. 10 detta i criteri per la tenuta delle contabilità da parte degli UTF.

La norma è importante dal punto di vista procedimentale in quanto elimina la preesistente duplicazione delle registrazioni contabili, non prevedendone la tenuta presso gli uffici finanziari di fabbrica; questi ultimi, per i loro controlli, potranno avvalersi di quelle tenute dagli operatori e della documentazione alle stesse allegate.

Inoltre viene stabilito che, qualora non sia previsto dalle vigenti disposizioni l’impiego di stampati a rigoroso rendiconto, i registri contabili siano sottoposti alla preventiva vidimazione della Direzione compartimentale (ora Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane) e che il Direttore dell’Agenzia possa, con proprio provvedimento, prevedere la tenuta informatizzata delle suddette contabilità.

L’art. 11 riprende il disposto dell’art. 153 del citato preesistente Regolamento sugli spiriti, consentendo l’esercizio del credito sui prodotti alcolici custoditi in magazzini suggellati dall’UTF.

Per quanto concerne la Sezione III, l’art. 12 riporta modalità tecniche per la determinazione della produzione dell’alcol etilico, che ora, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del testo unico, è effettuata con misuratori forniti dall’esercente e non più, come in precedenza, dall’amministrazione.

Il comma 2 prevede la possibilità di concedere deroghe all’installazione del prelevatore automatico di campioni nel caso di produzione di «teste e code» o di impianti di limitata portata; ciò in quanto, in tali circostanze, la suddetta installazione potrebbe presentare notevoli difficoltà tecniche.

I commi 3 e 4 sostituiscono, semplificandole, le disposizioni dettate, in materia di suggellamento e di determinazione della produzione in caso di guasti o rotture del misuratore, dal preesistente regolamento sugli spiriti, mentre il comma 5 stabilisce la procedura per la determinazione della produzione, in caso di tassazione forfetaria in piccoli impianti di distillazione, nonchè per la tenuta delle relative contabilità. Viene, pure, disciplinata la custodia nell’abitazione del fabbricante del prodotto ottenuto, a seconda che l’abitazione possa o meno essere considerata pertinenza della fabbrica.

In proposito si chiarisce che l’abitazione è considerata pertinenza della fabbrica se è raggiungibile dalla stessa senza utilizzare o attraversare pubbliche vie.

L’art. 13 stabilisce, come già anticipato a commento dell’art. 8, che, in vigenza dell’aliquota d’accisa zero, l’accertamento della produzione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sia effettuato dall’UTF sulla base del prospetto annuale presentato dal fabbricante. Stabilisce altresì che, se le bevande fermentate non sono destinate all’alimentazione umana (come accade, ad esempio, per il vinello di vinaccia o per bevande fermentate avariate, da destinare alla distillazione), devono essere additivate con le medesime sostanze rivelatrici e con le stesse modalità previste dai commi 7 e 9 del successivo art. 23 per i fermentati alcolici.

L’art. 14, riprendendo una disposizione già impartita, provvisoriamente, in via amministrativa, prevede che l’accertamento della produzione dei prodotti alcolici intermedi (quali il Vermouth e gli altri vini aromatizzati), sia effettuato sulla base di verbali di produzione, per singole partite, redatti dai fabbricanti e non più, come in precedenza, dai funzionari dell’amministrazione. Ciò nella considerazione che per tali produzioni, generalmente standardizzate per ogni singolo opificio e consistenti in operazioni di miscelazione, maturazione e filtrazione, vengono impiegati essenzialmente prodotti (quali il vino, l’alcol e gli aromi) già sottoposti a controllo fiscale, e che i prodotti ottenuti (tassati a volume e non in base alla gradazione alcolica) vengono esitati in bottiglie, di predeterminata capacità, munite di contrassegno di Stato, per cui le possibilità di frode appaiono molto limitate. Si è, in tal modo, eliminato il notevole intralcio consistente nel subordinare la produzione alla presenza ed agli accertamenti preventivi, anche analitici, dell’amministrazione, ponendo, in tal modo, gli operatori nazionali nelle stesse condizioni dei loro concorrenti comunitari.

L’art. 15 riprende, per l’accertamento della birra, le disposizioni della previgente normativa (i già citati D.lgs 27 novembre 1992, n. 464 e D.m. 11 dicembre 1992), che prevedono che tale accertamento sia effettuato sulla base di apposita dichiarazione mensile presentata dal fabbricante, fermo restando il pagamento quindicinale dell’accisa, prevista, in via generale, dall’art. 3, comma 4, del testo unico, e successive modificazioni. Detta, inoltre, la procedura per la determinazione della produzione, in caso di tassazione forfetaria di piccoli impianti.

Per quanto concerne la Sezione IV, l’art. 16 stabilisce la disciplina per coloro che producono, commerciano od utilizzano apparecchi di distillazione o loro parti, stanti le previsioni sanzionatorie di cui all’art. 41, comma 5, del testo unico.

A tal fine, innovando rispetto alle preesistenti disposizioni (derivanti dagli articoli 1, 6, 7, 14, 22, 23 e 46 del previgente reg. sugli spiriti n.762/09 od impartite, nel corso di vari decenni, a mezzo circolare) vengono stabilite procedure diverse a seconda che trattasi di apparecchi destinati o meno alla produzione dell’alcol, non prevedendo, in quest’ultimo caso, l’obbligo dell’apposizione della piastrina d’identificazione dell’apparecchio (che, tuttavia, deve essere dotato di numero di matricola) o della presentazione di dichiarazioni di lavoro. Viene, in tal modo, conseguito un notevole alleggerimento delle incombenze sia degli operatori sia dell’Amministrazione, che, in ogni caso, resta sempre informata dell’ubicazione dei suddetti apparecchi. Dalla sopra illustrata disciplina vengono, comunque, esonerati i piccoli apparecchi di cui al comma 2 (confermando, in questo caso, le disposizioni preesistenti) nonchè quelli incorporati in strumenti per la rilevazione di dati chimici e fisici, mentre viene delegata al Direttore dell’agenzia la facoltà di individuare altri tipi di apparecchi da esentare dal suddetto obbligo. L’art. 17 definisce le modalità operative e le finalità delle verifiche da effettuare sulle operazioni di produzione da parte dei funzionari dell’UTF o della Dogana e richiama le facoltà di controllo previste, in materia, anche per la Guardia di Finanza. L’art. 18 stabilisce, per i vari prodotti, la frequenza degli inventari periodici previsti dall’art. 18, comma 1, del testo unico, confermando, in linea di massima, le preesistenti scadenze nonchè le modalità della loro effettuazione (vedasi, in particolare, le disposizioni relative alla birra).

Anche in questo caso sono previsti alleggerimenti relativamente al vino ed alle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, perdurando l’aliquota d’accisa zero, disponendo che, in luogo degli inventari, siano effettuati riscontri, anche utilizzando le scritturazioni previste dalle norme sulla tutela agricola, solo per motivazioni specifiche oppure a scandaglio, volti, soprattutto, al controllo delle incombenze connesse alle movimentazioni intracomunitarie.

In aggiunta agli inventari periodici, il comma 6 prevede che possano essere effettuati anche inventari straordinari, secondo i criteri stabiliti dall’agenzia.

Il comma 7 dispone, ai fini dell’applicazione dell’art. 47, comma 1, del testo unico e generalizzando quanto previsto, per la birra, dall’art. 35, comma 5, del testo unico medesimo, che siano considerati come regolari immissioni in consumo gli scarichi dal registro di carico e scarico, effettuati secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) del regolamento (e cioè con contestuale avviso all’UTF), dei cali eccedenti quelli previsti dall’art. 4 del testo unico (e cioè le perdite per causa di forza maggiore, le perdite di lavorazione ed i cali naturali e tecnici), su cui venga corrisposta l’imposta nei termini prescritti. Viene pure chiarito che la determinazione dei cali effettivi è effettuata in base ai dati direttamente rilevati dai funzionari dell’Agenzia, all’inizio ed alla fine del periodo preso a base per l’inventario, senza tener conto dei cali rilevati, nel suddetto periodo temporale, dall’esercente e da questi scaricati in applicazione dell’art. 7, comma 1, lettera b) del regolamento. Di notevole rilevanza il comma 8, che stabilisce, ai fini dell’applicazione dell’art. 47, comma 2, del testo unico, le eccedenze ammissibili per i vari tipi di prodotto.

In particolare, vengono riprese, per quanto concerne le eccedenze nei depositi fiscali di birra, le misure di cui all’art. 3 del d.lgs. 17 novembre 1992, n. 464, mentre per l’alcol etilico ed i prodotti intermedi viene adottata, per ovvi criteri di uniformità, la stessa misura stabilita per le merci estere custodite nei depositi doganali.

Il Capo II tratta dell’applicazione dei contrassegni di Stato, che costituiscono un efficace sistema di controllo della movimentazione dei prodotti ad imposta assolta, e consta dell’art. 19, che stabilisce le procedure per la consegna e l’utilizzazione dei suddetti contrassegni.

Anche in questo caso vengono riprese e coordinate disposizioni date in precedenza, anche in via amministrativa; per quanto riguarda gli aspetti innovativi od interpretativi di norme vigenti, sono da segnalare, in particolare:

– il comma 4, che stabilisce, per evitare possibili disguidi, che i contrassegni riconsegnati perchè non ne è più prevista l’utilizzazione vengano distrutti. Viene, inoltre, previsto, al fine di evitare l’incameramento della relativa cauzione, il riconoscimento dell’avvenuta perdita dei contrassegni mancanti alla verifica in quanto distrutti nel corso delle lavorazioni e non recuperabili, semprechè tali perdite siano contenute nei limiti di riscontri sperimentali effettuati dagli UTF e non vi siano elementi per sospettare un’illecita sottrazione dei contrassegni medesimi;

– il comma 7, che limita la consegna dei contrassegni da inviare a depositi fiscali comunitari a soggetti comunque noti all’agenzia, in quanto in possesso di codice d’accisa, e stabilisce una procedura semplificata nel caso di ricezione, con continuità, presso un deposito fiscale nazionale, di confezioni recanti contrassegni applicati, per conto del suddetto deposito, presso un deposito fiscale comunitario;

– il comma 8, che, riprendendo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge 11 maggio 1981, n. 213, sostituito dall’art. 34 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, stabilisce, per gli importatori che ritirino contrassegni da far applicare in impianti ubicati in Paesi terzi, che la gradazione alcolica minima su cui commisurare la cauzione non sia inferiore ai 40 gradi. Ciò come misura cautelativa, volta ad impedire che contrassegni dichiarati destinati a prodotti di bassa gradazione vengano, invece, utilizzati per legittimare prodotti a grado più elevato;

– il comma 10, che prevede che l’UTF possa consentire il cambio di destinazione dei contrassegni consegnati ad un operatore, purchè il nuovo impiego avvenga per un’attività ricadente sotto la responsabilità dell’operatore suddetto, evitandone, in tal modo, la distruzione ai sensi del precedente comma 4;

– il comma 11, che estende esplicitamente ai prodotti contrassegnati esportati la condizione (prevista dall’art. 2, comma 2, del D.m. 12 dicembre 1996, n. 689, per i prodotti trasferiti in altri Paesi comunitari) che, per ottenere l’abbuono o la restituzione dell’accisa, i contrassegni debbano essere distrutti; in alternativa alla distruzione, viene prevista la possibilità di annullarli con sistemi ritenuti idonei;

– il comma 12, che detta norme in materia di contabilizzazione dei contrassegni.

Il Capo III tratta del controllo sul deposito dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa nonchè del regime della circolazione e consta di due articoli, il 20 ed il 21.

L’art. 20 stabilisce la procedura per il rilascio della licenza prevista per gli impianti di trasformazione, condizionamento, deposito o minuta vendita di alcol, denaturato o meno, e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa, riducendo, anche in questo caso, a 60 giorni il termine di 90 giorni previsto dal punto 40 dell’area 1 della tabella allegata al sopracitato D.m. n. 678/94. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall’art. 29, comma 4, del testo unico, circa la possibilità’ di modificare i casi di esclusione dall’obbligo della denuncia di deposito e della tenuta del registro di carico e scarico, il medesimo art. 20 esclude da tale obbligo i titolari dei depositi e degli esercizi di vendita delle merci diverse dai prodotti di cui ai codici della nomenclatura doganale combinata NC 2207 e 2208, nonchè dalle profumerie alcoliche, contenenti alcol o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati.

Diversamente, in relazione alla definizione di alcol etilico data dall’art. 32 del testo unico, si sarebbero potuti ritenere obbligati alla denuncia di deposito i detentori di prodotti, diversi dalle bevande alcoliche, contenenti alcol etilico, tassato od esente, quali, ad esempio, medicinali, articoli di pasticceria, lucidi da scarpe.

La suddetta esclusione non opera nei confronti delle profumerie, sul deposito delle quali è opportuno invece che rimanga il controllo fiscale.

L’articolo in esame esclude, poi, dall’obbligo della denuncia anche gli esercenti il deposito di prodotti in recipienti contrassegnati di capacità superiore ai 5 litri (allineando, in tal modo, le previsioni dell’art. 29, comma 3, lettera a) del testo unico a quelle dell’art. 13, comma 2), del medesimo testo unico), mentre vengono esclusi dalla tenuta del registro di carico e scarico, al pari degli esercenti la vendita al minuto, anche gli esercenti la vendita all’ingrosso, che siano compresi fra i soggetti, non tenuti alla denuncia di deposito, di cui all’art. 29, comma 3, del testo unico; ciò per tenere distinto il regime degli esercizi di deposito da quello degli esercizi di vendita.

Infine, viene elevato da 20 a 50 litri idrati il limite quantitativo per l’esenzione dalla denuncia per i depositi di prodotti alcolici ad uso privato; i titolari dei suddetti depositi vengono esonerati della tenuta del registro di carico e scarico ma devono conservare per un periodo di 5 anni i documenti di accompagnamento delle partite ricevute.

Anche in questo articolo viene ribadito che la licenza abilita all’esercizio solo dal punto di vista fiscale.

L’art. 21 rimanda, per quanto riguarda il controllo sulla circolazione, alla disciplina stabilita dal D.m. 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche, nonchè dal D.m. 9 luglio 1996, n. 524. Viene pure richiamato il comma 1 del Dpr 14 agosto 1996, n. 472, che stabilisce il mantenimento dell’obbligo dell’emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti per i prodotti sottoposti al regime delle accise, che non siano scortati dagli specifici documenti previsti per tale tributo. In proposito si rammenta che l’art. 23 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, ha esentato dalla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti il vino ed i prodotti vinosi.

In applicazione, poi, della facoltà prevista dall’art. 30, comma 3, del testo unico, il predetto articolo estende l’esclusione dai vincoli di circolazione anche ai prodotti contenuti in recipienti contrassegnati di capacità superiore ai 5 litri (tenendo presente, anche in questo caso, il disposto dell’art. 13, comma 2, del testo unico medesimo). Sono altresì escluse dai predetti vincoli di circolazione le merci diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 o 2208, contenenti alcol o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati (per i medesimi motivi esposti a commento dell’art. 20), che vengono pure escluse, ai fini della circolazione, dal regime delle accise e, conseguentemente, dell’obbligo della scorta con la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, confermando quanto previsto dall’art. 5 del D.m. 16 maggio 1997, n. 148.

Il comma 3 riprende una disposizione già impartita in via amministrativa per quanto concerne il trasferimento del vino fra depositi fiscali nazionali, prevedendo l’esclusione, per tale movimentazione, dall’obbligo della scorta con il documento di accompagnamento accise (DAA), alleggerendo, in tal modo, le incombenze sia degli operatori sia dell’amministrazione. Ciò in quanto, in vigenza dell’aliquota d’accisa zero, viene meno la necessità di utilizzare una bolletta di cauzione, il cui scopo è quello di trasferire il debito d’imposta dal mittente al destinatario.

Infine, i commi 4 e 5, integrando, in pratica, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 17 del decreto del ministro delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210, stabiliscono particolari procedure per il rientro nel deposito fiscale mittente della birra e dei prodotti alcolici contrassegnati, a seconda se siano destinati alla sola custodia od alla rilavorazione o alla distruzione, e prevedono che le operazioni di distruzione siano effettuate senza la presenza dell’UTF.

(omissis)

Per quanto riguarda il campo di applicazione della nuova normativa, vi è, innanzi tutto, da osservare che taluni prodotti in precedenza soggetti alla disciplina dei fermentati alcolici, quali il vinello di vinaccia ed i sidri, rientrano, ora, fra le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e, conseguentemente, ancorché gravati dall’aliquota zero, sono sottoposti al regime delle accise e formano oggetto di specifica regolamentazione.

Vi è, poi, da tener conto del fatto che, ai sensi dell’art. 67 comma 5 e della nota 2) in calce all’Allegato I del Testo Unico accise, dal 1 luglio 1996 è venuto meno uno dei principali motivi per cui i prodotti di cui trattasi, in quanto utilizzabili come materia prima per la produzione dell’alcol etilico, sono stati sottoposti a vigilanza (sostanzialmente, il motivo dell’attenzione fiscale era connesso con la differenza delle aliquote d’imposta e del diritto erariale speciale gravanti sugli alcol a seconda della materia prima di provenienza).

Resta, tuttavia, l’interesse di tutela agricola volto alla protezione dei vini dalle sofisticazioni, anche al fine di evitare l’indebita fruizione di benefici comunitari, per la cui corretta applicazione viene richiesto anche l’intervento degli UTF. L’articolo in esame consente, quindi, una notevole semplificazione delle incombenze a carico degli operatori, confermando, tuttavia, l’obbligo della denuncia per gli impianti di produzione e di condizionamento e per quelli che commercializzano i suddetti prodotti. Dal cennato obbligo sono stati, comunque, esclusi i commercianti di prodotti condizionati in recipienti di capacità non superiore ai 10 litri, che costituisce la capacità massima degli imballaggi preconfezionati Cee di cui all’art. 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, entro la quale rientra anche il limite di 2 litri fissato, per i contenitori di succhi di frutta, dall’allegato al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106.

Viene, poi, definita la tipologia dei prodotti, data la genericità delle dizioni «liquidi fermentescibili» e «fermentati alcolici». Inoltre, considerato anche che fra tali prodotti rientrano i succhi di frutta per uso alimentare, vengono soppresse talune incombenze particolarmente gravose (e in qualche caso da tempo desuete) quali la custodia di tali prodotti in magazzini fiduciari. Vengono, inoltre, riprese e rielaborate le disposizioni in materia di additivazione dei suddetti prodotti con sostanze rivelatrici, di cui ai Dd.mm. 20 dicembre 1958 (pubblicato nella G.u. n. 38 del 14 febbraio 1959) e 19 gennaio 1959 (pubblicato nella G.u. n. 62 del 13 marzo 1959), estendendo l’esonero da tale obbligo a tutti i prodotti destinati al consumo umano diretto od alla produzione di sostanze alimentari, ivi compresi gli aceti, nonchè ai liquidi fermentescibili che vengano trasformati in fermentati alcolici da sottoporre a distillazione nello stesso stabilimento di produzione.

Le disposizioni in materia di additivazione vengono rese applicabili anche ai prodotti, classificati come bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, quando non siano destinati al consumo umano diretto, ma siano avviati alla distillazione. Al fine di poter far fronte, con la necessaria tempestività, ad eventuali nuove o particolari situazioni che dovessero verificarsi nel settore di cui trattasi, viene prevista la possibilità di estendere, con specifici provvedimenti dell’agenzia, i casi di esonero dall’additivazione, ovvero di consentirla con l’aggiunta di sostanze diverse da quelle contemplate dal regolamento.

Per quanto concerne il regime della circolazione, viene apportata una notevole semplificazione, sostituendo al documento a rigoroso rendiconto previsto dalla precedente normativa in caso di trasferimenti ad impianti di produzione o a distillerie (la bolletta di legittimazione C 39, equivalente all’attuale documento di accompagnamento semplificato -DAS-), un documento commerciale o, in mancanza, una dichiarazione del mittente contenente i dati identificativi della movimentazione. L’impiego del DAS viene, invece, confermato per il caso in cui si voglia evitare l’additivazione dei prodotti avviati alle distillerie ed è stato previsto, ex-novo, per i trasferimenti di prodotti, pur’essi non additivati, alle fabbriche di aceti, in relazione alle esigenze di controllo di tali ultimi opifici da parte di altre Amministrazioni.

Vengono, infine, definiti i poteri di vigilanza dell’Agenzia e della Guardia di Finanza, riportando l’art. 7 del citato D.l. n. 1322/52 che, come si è detto, è decaduto al momento dell’entrata in vigore del regolamento di cui trattasi.

Per quanto concerne, il Capo V, relativo a disposizioni comuni, transitorie e finali, l’art. 24, riprendendo e integrando quanto stabilito in precedenza da altri regolamenti, prevede che i registri utilizzati dagli operatori vengano approntati dai medesimi conformemente ad istruzioni fornite dall’Agenzia e sottoposti a preventiva vidimazione da parte dell’ufficio (UTF o Dogana) che esercita la vigilanza sull’impianto. Gli interessati possono, tuttavia, proporre che i registri siano costituiti da schede o da modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvate dall’UTF o dalla dogana competenti.

Alla fine dell’esercizio finanziario i registri vengono chiusi e custoditi per 5 anni dagli interessati e non più consegnati, come in precedenza, agli UTF.

Per quanto riguarda le registrazioni, innovando rispetto alle preesistenti disposizioni, viene stabilito che, ove non sia previsto un termine più ampio, le stesse siano effettuate entro le ore 10 del giorno successivo a quello in cui i prodotti sono stati introdotti, estratti o sottoposti ad accertamento fiscale. Ciò per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore (spesso in difficoltà, anche per motivi di rispetto dei contratti di lavoro, a chiudere nella stessa giornata le contabilità) e tenendo presente quanto previsto, anche in sede comunitaria, per quanto attiene a registrazioni analoghe (vedasi, ad esempio, il paragrafo 1, primo comma, dell’art. 16 del reg. n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, relativo alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, che prevede termini anche più ampi per la registrazione delle entrate e delle uscite, termini che, peraltro, sono fatti salvi dal comma in esame).

L’art. 25 stabilisce i termini per l’espletamento dei procedimenti contemplati dal regolamento, rimandando, ove tali termini non siano fissati dal regolamento medesimo, a quelli previsti dal più volte citato D.m. n. 678/1994, e chiarisce che la documentazione prevista come allegato alle istanze contemplate nel regolamento non deve essere trasmessa, qualora già in possesso della Pubblica Amministrazione, ferma restando la necessità di indicarne gli eventuali estremi.

L’art. 26, contiene disposizioni transitorie e finali; in particolare:

–  il comma 1 fa salvi i prelevatori di campioni ed i recipienti collettori degli spiriti che risultino installati presso le distillerie al momento di entrata in vigore del regolamento e che non siano conformi ai limiti di capacità previsti dal regolamento medesimo, e consente la continuazione dell’esercizio dei depositi fiscali per i quali non sia possibile la realizzazione dell’assetto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3, con l’osservanza delle cautele in atto. Resta comunque ferma, beninteso, l’osservanza del divieto di detenzione, nei recinti dei depositi fiscali, di prodotti che abbiano corrisposto l’accisa, di cui all’art. 28, comma 4, del Testo Unico accise;

–  il comma 2 ribadisce che, in attesa dell’emanazione dell’apposito decreto previsto dall’art. 13, comma 2, del Testo Unico accise, i contrassegni di Stato continuino ad applicarsi ai prodotti per cui sono attualmente previsti, nei medesimi tagli, caratteristiche e prezzi vigenti;

– il comma 3 dà facoltà al Direttore dell’agenzia di rideterminare ed aggiornare le modalità tecniche di accertamento e di contabilizzazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime delle accise o a vigilanza fiscale;

– il comma 4 accorda agli operatori un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento per espletare gli adempimenti previsti dalla nuova normativa e fa salva la documentazione già presentata, da integrare entro 90 giorni da un’eventuale richiesta dell’UTF;

– il comma 5 prevede la restituzione all’UTF delle piastrine applicate agli apparecchi di distillazione non destinati alla produzione di alcol.

L’art. 27 elenca i decreti ministeriali che, con l’entrata in vigore del regolamento, vengono abrogati, mentre l’art. 28 fissa nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione la data di entrata in vigore del regolamento, conformandosi alle previsioni dell’art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dello statuto del contribuente.