Forniture di prodotti in esenzione d’accisa ad ambasciate, consolati ed altre organizzazioni internazionali.
A seguito di richieste di chiarimento pervenute alla scrivente in merito alla procedura da seguire per le spedizioni di prodotti sottopoti ad accisa dirette agli organismi indicati nel primo comma dell’art. 17 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, si precisa quanto segue.
I prodotti destinati ad essere forniti ai soggetti indicati nel comma 1 del predetto articolo sono disciplinati, per quanto riguarda le accise, dall’art. 23 della direttiva 92/12 del 25 febbraio 1992 ma, soprattutto, dal regolamento 31/96 del 10 gennaio 1996. Tale regolamento ha, infatti, introdotto, un certificato di esenzione dalle accise che, compilato dai medesimi soggetti sopra indicati prima della spedizione ed inviato al fornitore, consente a quest’ultimo, se posto a corredo dal DAA o al DAS utilizzato per il trasporto, di inviare merce in esenzione d’imposta direttamente ai suddetti organismi internazionali. In tali casi le spedizioni sono considerate regolarmente appurate se nel riquadro C di questi ultimi due documenti viene apposto il timbro e la firma del soggetto ricevente.
Il predetto regolamento consente, inoltre, che le forniture siano dirette anche a membri del personale di uno degli organismi indicati nel paragrafo 1bis del citato art. 23 della direttiva 92/12 (gli stessi indicati nel predetto articolo 17) purché esse siano autorizzate da un rappresentante dell’organismo presso il quale il destinatario presta servizio.
Per gli scopi sopra indicati, è richiesto un visto di approvazione sul predetto certificato da parte dell’autorità nazionale preposta al controllo (per l’Italia il ministero degli Affari esteri, se si tratta di ambasciate e consolati, o la dogana territorialmente competente, in tutti gli altri casi) la quale verifica che le merci richieste siano conformi a quanto previsto dagli accordi internazionali per le forniture in esenzione d’imposta all’organismo richiedente.
Nel caso specifico, per quanto riguada le ambasciate e i consolati, occorre fare riferimento alle vigenti relazioni di reciprocità diplomatiche e consolari, per le organizzazioni internazionali riconosciute dalle autorità nazionali, ai limiti e alle condizioni fissate dalle convenzioni internazionali istitutive o dagli accordi di sede, per le forze armate Nato o quelle dell’art. 1 della desione 90/640, ai fabbisogni necessari all’uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle loro mense, e, infine, per gli impieghi previsti nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o organizzazioni internazionali, ai limiti indicati nei medesimi accordi in materia di esenzione IVA.
Da quanto sopra, discende, pertanto, che nel caso in cui le norme nazionali di attuazione non prevedano, per i prodotti soggetti ad accisa, condizioni specifiche derivanti dalla particolarità degli accordi internazionali, e le richieste di fornitura ad uso personale siano ratificate dall’organismo di appartenenza, non sussistono limiti oggettivi e soggettivi alle spedizioni dei suddetti prodotti ai soggetti indicati nel sopra citato art. 17.