Organo: Parlamento
Categoria: Bevande spiritose
Tipo documento: Legge
Data provvedimento: 18-02-1999
Numero provvedimento: 28
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 22-02-1999
Numero gazzetta: 43
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.

(omissis)

Articolo 22.

(Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici)

1. Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all’articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a soggetti autorizzati a immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.

2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

 

Articolo 23.

(Esenzione dall’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi)

1.  La circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell’articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell’articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, non è soggetta all’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al Dpr 6 ottobre 1978, n. 627.

(omissis)