Compilazione casella 15 del DAA.
Sono sorte perplessità in merito alla corretta compilazione, da parte di operatori nazionali, della casella 15 del DAA e, in modo particolare, alla necessità che essa contenga o meno alcuni dati identificativi del deposito mittente, come la località di partenza o eventuali altri codici di riferimento, diversi da quello di accisa, assegnati allo stesso deposito.
Tali perplessità derivano dal fatto che all’interno della casella sopra indicata vi è la dicitura «Luogo di spedizione» mentre note esplicative, in corrispondenza della medesima casella, si legge: «Luogo di spedizione: l’eventuale numero di autorizzazione del deposito».
A tale proposito si precisa che per «... eventuale numero di autorizzazione del deposito» deve intendersi il numero di autorizzazione attribuito all’impianto di spedizione nei Paesi in cui il codice di accisa dello speditore (depositario autorizzato), contenuto nella casella 2, non è identificativo anche del deposito fiscale di partenza dei prodotti in quanto assegnato al soggetto indipendentemente dal numero di depositi gestiti.
Considerato che in Italia il codice di accisa viene attribuito solo ai depositi fiscali in base alla loro ubicazione e non, anche, ai depositari autorizzati, e che nella casella 1 del DAA è già indicato l’indirizzo del deposito di spedizione, in caso di spedizioni effettuate da operatori situati nel territorio nazionale la casella 15 può non essere compilata o contenere, eventualmente, qualora si tratti di trasferimenti intracomunitari, solo l’indicazione della località di partenza, anche se già riportata nella casella 1.