Accisa vino. Circolare n. 9/D del 17 marzo 1994 concernente regolamento n. 2238/93.
A seguito di difficoltà connesse alla pratica applicazione della circolare indicata in oggetto, si dispone quanto segue:
1) Prospetti riepilogativi (punto 7, secondo capoverso della circolare n. 9/D).
I prospetti riepilogativi mensili dei trasferimenti intracomunitari di vino vanno presentati entro la prima decade del mese successivo. I prospetti devono indicare, per ciascuna operazione: nome o ragione sociale o codice di accisa del destinatario, quantità e qualità dei prodotti spediti, mezzo di trasporto, data di partenza.
Gli operatori possono concordare con il competente Uft di trasmettere, al posto dei prospetti riepilogativi, copia dei Daa emessi. Anche in tal caso, le copie devono essere presentate cumulativamente entro la prima decade del mese successivo a quello di emissione.
2) Tabella di taratura.
È stato rappresentato che la gestione dei magazzini avviene con modalità pratiche connesse alla particolare natura del prodotto di che trattasi, in base alle quali i recipienti devono permanere pieni ad eccezione di quello destinato al travaso finale; ciò rende sufficiente per i controlli la conoscenza della capacità totale dei recipienti stessi.
Pertanto, per uniformità con gli adempimenti prescritti per il settore della repressione frodi e per una maggiore aderenza all’articolo 40 del Dpr 12 febbraio 1965 n. 162, al posto di «tabella di taratura» deve leggersi «capacità totale» dei recipienti.