Nella causa nella causa C-132/08 Hoge Raad der Nederlanden Den Haag – Paesi Bassi – (Nomenclatura combinata — Voci doganali 2206 e 2208 – Bevanda fermentata contenente alcol distillato – Bevanda ottenuta inizialmente a partire da un frutto o da un prodotto naturale – Aggiunta di sostanze – Conseguenze – Perdita del sapore, dell’odore e dell’aspetto della bevanda originaria).
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Hoge Raad der Nederlanden Den Haag – Interpretazione della nomenclatura combinata – Bevanda fermentata contenente alcol etilico (distillato) – Aggiunta di acqua e di sostanze che fanno perdere ad essa il gusto, l’odore e/o l’aspetto di una bevanda prodotta con un determinato frutto o prodotto naturale.
Dispositivo
Bevande a base di alcol fermentato, corrispondenti originariamente alla voce 2206 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, alle quali sia stata aggiunta una certa percentuale di alcol distillato, di acqua, di sciroppo di zucchero, di aromi, di coloranti e, per talune di esse, una base di panna, che hanno fatto loro perdere il sapore, l’odore e/o l’aspetto di una bevanda ottenuta a partire da un determinato frutto o prodotto naturale, non rientrano nella voce 2206 della nomenclatura combinata, bensì nella voce 2208 di questa.