Relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino.
Articolo 1.
È approvato a nome della Comunità l’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino, compresi gli allegati, il protocollo, le dichiarazioni e lo scambio di lettere consolidato (di seguito «l’accordo»).Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 3.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 3, dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui, ove opportuno, all’articolo 113, paragrafo 1, o all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento n. 479/08, le misure necessarie per l’attuazione dell’accordo e per la modifica degli allegati e del protocollo in conformità dell’articolo 29 e dell’articolo 30 dell’accordo medesimo.